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Durc e lavori pubblici: chiarimenti ministeriali sulla durata

Lavori pubblici di
Circolare del Ministero del Lavoro analizzata dall'Ance. Sottolineata dal dicastero la validità trimestrale del documento ai fini dell'accertamento della regolarità dell'impresa nelle varie fasi dei lavori


E` stata pubblicata dal Ministero del Lavoro, Direzione generale per l`attivita` ispettiva, la circolare n. 35/2010 con la quale il dicastero fornisce alcuni chiarimenti sulla durata del Durc nell`ambito dei lavori pubblici. Tale circolare fa espresso riferimento alla determinazione n. 1 del gennaio 2010 emessa dell`Autorita` di Vigilanza dei lavori pubblici, nella quale si era dato atto di una durata trimestrale del Durc, con espresso riferimento al solo settore dei lavori nei cantieri edili.

Anche grazie all`intervento dell`Ance, si e` scongiurata l`ipotesi paventata soprattutto dagli istituti previdenziali nei mesi scorsi, dell`inibizione alle imprese di richiedere il Durc nell`ambito degli appalti pubblici, stante un`interpretazione del tutto restrittiva dell`art. 16bis, co. 10 del D.L. 185/2009, che prevede l`acquisizione d`ufficio del Durc da parte delle stazioni appaltanti [...] in tutti i casi in cui e` richiesto dalla legge.

Per tale ragione, pertanto, a tutt`oggi le imprese coinvolte negli appalti potranno comunque continuare a chiedere personalmente il Durc, soprattutto in presenza dell`inerzia dell`amministrazione appaltante.

Il dicastero  ribadisce, pertanto, la validita` trimestrale del Durc che attesta, nell`ambito delle procedure di selezione del contraente, che l`impresa e` in regola al momento del rilascio del Documento emesso per la partecipazione alla detta procedura. Ha validita` trimestrale il Durc rilasciato ai fini del controllo dell`autocertificazione presentata ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, che deve attestare la regolarita` alla data dell`autocertificazione.

Tale Durc, specifica il Dicastero, potra` poi essere utilizzato dalla stazione appaltante anche per altri fini (aggiudicazione e/o stipula del contratto), purche`, evidentemente, non scaduto e pertanto, non oltrepassati i tre mesi dalla sua emissione. E` stato, inoltre, sottolineato che il Durc richiesto per determinati fini (sgravi contributivi, partecipazione a gara pubblica, lavori privati etc...) non puo` essere utilizzato per altri fini.

Per cio` che concerne i Sal e il saldo finale, fermo restando l`obbligo di richiedere un nuovo Durc per ciascun Sal o stato finale, il documento ha validita` trimestrale ai fini del pagamento per cui e` stato richiesto. Questo comporta che, laddove l`emissione del certificato di pagamento avvenga in un momento successivo alla presentazione del Durc per lo specifico SAL, ma sempre entro i tre mesi di validita` dello stesso, non sara` necessario richiederne un altro, purche` sia ancora in corso di validita` il primo.

Stessa validita` trimestrale anche in sede di liquidazione delle fatture relative ai pagamenti dei contratti pubblici, nonche` nel caso di appalti relativi all`acquisizione di beni, servizi e forniture effettuati in economia ai sensi dell`art. 125, co. 1, lett.b) del D.lgs. n. 163/2006.

Medesima validita` anche per i Durc rilasciati ai fini dell`attestazione Soa e dell`iscrizione all`albo dei fornitori. Rimane ferma la validita` mensile per il Durc emesso ai fini della fruizione dei benefici normativi e contributivi. Sempre trimestrale, invece, e` la validita` del Durc rilasciato ai fini di lavori privati in edilizia e il medesimo documento puo` essere utilizzato ai fini dell`inizio di piu` lavori, purche` in corso di validita`.