Un’agevolazione fiscale può sembrare applicabile anche quando l’operazione rientra nell’edilizia popolare, ma non sempre è così. A chiarire i confini del beneficio previsto dalla normativa è intervenuta la Corte di Cassazione, con un’ordinanza che prende posizione su una questione oggetto di interpretazioni contrastanti.
Con l’ordinanza n. 21007 del 20 giugno 2026, la Cassazione ha stabilito che il regime previsto dall’articolo 32, comma 2, del Dpr n. 601/1973, che consente di applicare l’imposta di registro in misura fissa e prevede l’esenzione dalle imposte ipotecaria e catastale, non può essere esteso ai trasferimenti soggetti a Iva.
La disposizione riguarda specifiche operazioni nell’ambito dell’edilizia economica e popolare. Il beneficio è stato successivamente esteso dalla legge n. 10/1977 anche ad altri provvedimenti, convenzioni e atti collegati alla trasformazione del territorio. L’Amministrazione finanziaria aveva inoltre riconosciuto, in presenza dei requisiti previsti, l’agevolazione anche per gli atti di assegnazione degli alloggi.
Edilizia popolare: il caso esaminato dalla Suprema Corte
Il caso esaminato dalla Suprema Corte riguardava la cessione di un’abitazione da parte di un’Ater a un privato. Poiché l’operazione era imponibile Iva, il notaio aveva applicato l’imposta di registro in misura fissa, senza versare quelle ipotecaria e catastale, richiamando proprio l’articolo 32 del Dpr n. 601/1973.
L’Agenzia delle Entrate aveva contestato tale impostazione, chiedendo il pagamento delle due imposte, anch’esse in misura fissa. Dopo il doppio esito favorevole al notaio nei giudizi tributari, la questione è arrivata in Cassazione.
Secondo i giudici, la norma agevolativa ha un campo di applicazione preciso e riguarda gli atti che, in assenza delle finalità proprie dell’edilizia residenziale pubblica, sarebbero soggetti all’imposta di registro proporzionale. Per le operazioni imponibili Iva, invece, l’imposta di registro è già applicata in misura fissa in virtù del principio di alternatività Iva/registro.
La Cassazione ha inoltre ricordato che le norme che introducono esenzioni o agevolazioni fiscali devono essere interpretate in maniera restrittiva e non possono essere estese per analogia a fattispecie non espressamente contemplate.
La decisione accoglie quindi il ricorso dell’Agenzia delle Entrate e riconosce l’esenzione dalle imposte ipotecaria e catastale soltanto per le operazioni soggette a imposta di registro. La pronuncia si inserisce in un quadro giurisprudenziale non uniforme, nel quale in precedenza erano emersi orientamenti differenti, e si allinea alla posizione già espressa dall’Amministrazione finanziaria con la risoluzione n. 127 del 24 aprile 2002.