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Energia, perplessità sulle reti interne di utenza

Energie rinnovabili di
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All’esame della Camera l’Atto C 1441-ter-B in materia di Sviluppo ed Energia. Rilevanti le perplessità di Cogena sull’art. 33 “Reti interne di utenza”


L’art. 33 della normativa in materia di energia all’esame della Camera (Atto Camera C 1441-ter-B)
riguardante le “reti interne di utenza esistenti” fa discutere. Diversi i motivi:

1. Nel caso di connessione di sole unità di consumo esclusivamente industriali, la norma reintroduce la disciplina dell’Emendamento Relatore Sen. Paravia n. 1.16 Atto Senato 1195 che ha ricevuto il parere contrario della Commissione Bilancio del Senato e che, secondo le indicazioni del Sottosegretario Casero, determina una perdita di gettito pari a 4,5 milioni di euro annui.
Il risultato è quello di esentare dal versamento dell’accisa l'energia elettrica utilizzata da unità di consumo industriali, collegate attraverso una rete interna di utenza esistente, aventi un consumo mensile superiore a 1.200.000 kWh, per i mesi nei quali tale consumo si è verificato.
Tale trattamento è riservato alle sole unità di consumo industriali che, singolarmente, non raggiungerebbero il limite di esenzione, ma che invece, collegate con reti interne “preesistenti e/o in corso di autorizzazione”, raggiungerebbero e supererebbero più facilmente tale limite, senza perseguire e conseguire alcun risultato in termini di efficienza energetica.

2. Si aggiunga poi il fatto che la norma consentirà di non applicare alcun onere relativo al sistema elettrico nazionale all’energia “consumata” tramite le reti interne di utenza. L’applicazione, poi, dei corrispettivi tariffari di trasmissione e di distribuzione e di quelli a copertura degli oneri generali di sistema, saranno applicati, esclusivamente all’energia elettrica ”prelevata” nei punti di connessione.
E’ evidente che solo nello specifico caso - RIU - gli oneri sono applicati all’energia acquistata dal sistema elettrico nazionale e non anche all’energia autoprodotta ed auto consumata con una evidente macroscopica discriminazione rispetto ai Sistemi efficienti di utenza di cui al D.Lgs. n. 115/2008, per i quali la norma in vigore prevede l’applicazione degli oneri di sistema non solo all’intera energia consumata ma all’energia ceduta al sistema nazionale. Il trattamento riservato alle reti interne di utenza comporta un incremento degli oneri a carico di tutti i restanti utenti del sistema elettrico.

Vista la necessità di sostenere il sistema economico nazionale per superare la recessione, apparirebbe di buon senso creare condizioni di miglior favore alle imprese per il loro fabbisogno energetico, estendendo la norma, ora esclusivamente riservata ai RIU, anche ai Sistemi efficienti di utenza finalizzati proprio all’efficienza energetica. La RIU non è un sistema per l’efficienza energetica ma un “mero cavo di collegamento”, non rappresenta quindi uno strumento di efficientamento del sistema Paese.

Per raggiungere l’obiettivo di maggiore efficienza è necessario regolamentare quanto meno allo stesso modo delle RIU anche i SEU di cui agli artt. 2 e 10, D.Lgs. n. 115/2008, eliminando gli ostacoli di tipo amministrativo e burocratico posti dalla norma alla loro realizzazione.

Con l’art. 33, Atto Camera n. C 1441-ter-B, approvato nella attuale stesura, verrebbe pertanto ad essere penalizzata l’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili e da cogenerazione ad alto rendimento, che consentirebbe invece all’autoproduttore ed ai clienti finali connessi con rete interna di utenza (si pensi a Ospedali, Condomini, Centri commerciali, Centri residenziali, etc. ), di autoconsumarsi l’energia autoprodotta, senza oneri a carico dell’Erario e quindi della collettività e conseguendo invece effettivi obiettivi ecosostenibili di efficienza energetica.