Entra in vigore la white list obbligatoria per le gare d’appalto

Edilizia di Marco Zibetti
Il Decreto stabilisce definitivamente che, senza iscrizione, chi lavora nei settori considerati a rischio di infiltrazione mafiosa non può ottenere appalti pubblici o subappalti

È entrato in vigore il Dpcm 24 Novembre 2016. Il Decreto attesta che al fine di partecipare alle gare d’appalto nei settori a rischio di infiltrazione mafiosa è obbligatoria, da parte delle imprese, l’iscrizione alle white list.

In base alla legge n.190/2012, i comparti con più rilevante rischio di infiltrazione mafiosa sono i seguenti:
- trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;
- trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi;
- estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
- confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
- noli a freddo di macchinari;
- fornitura di ferro lavorato;
- noli a caldo;
- autotrasporti per conto di terzi;
- guardianìa dei cantieri.

Il dpcm appena entrato in vigore va a sostituire l’iscrizione all’elenco anche per gare di importo e settore diverso rispetto a quello per cui l’impresa ha fatto domanda di iscrizione. Ovvero l’iscrizione sarà requisito necessario per la stipulazione di contratti e subappalti nei settori considerati a maggiore rischio di inquinamento da parte della criminalità, di qualsiasi importo, anche diversi dal settore richiesto dall’impresa per l’iscrizione.

Il Decreto stabilisce definitivamente che, senza iscrizione, chi lavora in questi settori non può ottenere appalti pubblici o subappalti.

Nei casi in cui le imprese risultino iscritte alle white list, ma non alla banca dati unica antimafia, saranno posti dei controlli mirati, che dovranno essere ultimati entro trenta giorni, dopo i quali, solo se non saranno riscontrate irregolarità, la Stazione Appaltante potrà dare seguito al contratto. Recita infatti il testo del Decreto: “Per i soggetti non censiti nella Banca dati nazionale unica e che abbiano presentato domanda di iscrizione nell’elenco, si osservano le disposizioni di cui all’art. 92, commi 2 e 3, del Codice antimafia e a tal fine i soggetti di cui all’art. 83, commi 1 e 2, del Codice antimafia consultano la Banca dati nazionale unica”.


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