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Il CDM approva il nuovo piano per la casa.

Lavori pubblici di
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Pubblicato giovedì 25 giugno il Decreto legge per il rilancio economico; numerosi anche gli nterventi in campo edilizio

30/06/08 - Roma, il Consiglio dei Ministri ha approvato, lo scorso 25 giugno, il decreto legge n. 112 recante le nuove disposizioni urgenti in materia di sviluppo economico, semplificazione, competitività, stabilizzazione della finanza pubblica e perequazione tributaria.
Questo documento, insieme al Disegno di legge collegato, ha l'obiettivo di promuovere lo sviluppo economico, semplificare e razionalizzare l'organizzazione amministrativa, restituire potere d'acquisto alle famiglie

Tra gli interventi troviamo nuove disposizioni anche in materia di edilizia residenziale, urbanistica, semplificazione amministrativa e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico.
In particolare, il Governo interviene in materia di:

- Casa;
- Valorizzazione del patrimonio residenziale pubblico;
- Oneri amministrativi
- Enti economici
- razionalizzazione delle strutture tecniche statali;
- Disciplina di installazione degli impianti negli edifici pubblici;
- Sportello unico;.

Ecco un breve commento sugli articoli più significativi a riguardo:

ARTICOLO 11 - PIANO CASA
L`articolo 11 prevede l`attivazione di un Piano nazionale per la casa i cui destinatari sono prevalentemente soggetti a basso reddito, ma anche, studenti fuori sede e immigrati regolari. Categorie maggiormente colpite dal problema del disagio abitativo in molte aree del Paese

Il Piano nazionale, approvato dal CIPE su proposta del Ministro delle infrastrutture e del Ministro per le politiche giovanili, previa intesa con la Conferenza Unificata, si realizzerà mediante l`apporto di risorse pubbliche e private, destinate prioritariamente alla ``prima casa`` attraverso interventi di costruzione/recupero di alloggi in proprieta`/locazione. Gli interventi dovranno assicurare, in ogni caso, la sostenibilita` ambientale.

La sua attuazione si avrà attraverso interventi che prevedono:
• la costituzione di fondi immobiliari;
• l`alienazione di alloggi di edilizia pubblica ed il reinvestimento dei proventi ottenuti;
• concessione di agevolazioni a favore di cooperative edilizie;
• la promozione da parte di privati di interventi in project financing (parte II, titolo III capo III Codice appalti);
• la realizzazione di programmi integrati di promozione di edilizia sociale e nei sistemi metropolitani di programmi di riqualificazione urbana.
A tal fine, possono essere stipulati appositi accordi di programma promossi dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che prevedano una quota di alloggi non inferiore al 60% (degli alloggi previsti da ciascun programma) da destinare alla locazione a canone convenzionato (stabilito secondo criteri di sostenibilita` economica) e all`edilizia sovvenzionata, unitamente alla realizzazione di interventi di rinnovo e rigenerazione urbana. Anche a tali interventi si applicano le norme sul project financing(parte II, titolo III, capo III del codice degli appalti).

Tali programmi sono sostenuti da numerosi incentivi, come:
1. il trasferimento di diritti edificatori a promotori degli interventi per la locazione a canone agevolato con la possibilita` di prevedere come corrispettivo della cessione dei diritti edificatori la realizzazione di unita` abitative di proprieta` pubblica da destinare alla locazione a canone agevolato o alla alienazione delle categorie svantaggiate;
2. incrementi premiali di diritti edificatori per la dotazione di servizi, spazi pubblici e di miglioramento della qualita` urbana;
3. riduzione del prelievo fiscale dei comuni;
4. costituzione di fondi immobiliari di cui al n. 1, con la possibilita` di prevedere altresi` il conferimento al fondo dei canoni di locazione al netto delle spese di gestione degli immobili.

ARTICOLO 13 - MISURE PER VALORIZZARE IL PATRIMONIO RESIDENZIALE PUBBLICO
L’articolo vuole semplificare le procedure di alienazione degli immobili di proprieta` degli ex IACP mediante la stipula di appositi accordi di programma con regioni ed enti locali.
Tali accordi dovranno essere promossi, entro 6 mesi dall`entrata in vigore del decreto legge, dal Ministro delle Infrastrutture ed il Ministro per i rapporti con le Regioni in sede di Conferenza Unificata

La norma, stabilisce, inoltre, come principali criteri alla base di tali accordi:

  • la determinazione del prezzo di vendita delle unita` immobiliari in proporzione al canone di locazione;
  • il riconoscimento del diritto di opzione all`assegnatario;
  • la destinazione dei proventi alla realizzazione di interventi volti ad alleviare il disagio abitativo.

Infine, si conferisce alle amministrazioni la possibilità di stipulare convenzioni con societa` di settore per lo svolgimento delle attivita` strumentali alla vendita dei singoli immobili.

ARTICOLO 25 – TAGLIO DEGLI ONERI AMMINISTRATIVI
L`articolo 25 pone come obiettivo un taglio del 25% degli oneri amministrativi derivanti da obblighi informativi nelle materie affidate alla competenza dello Stato, entro il l 31/12/2012.
A tal fine il Ministero della pubblica amministrazione e l`innovazione in accordo con il Ministero per la semplificazione amministrativa definiscono le linee guida sulla base delle quali ciascun ministero adotta il relativo piano di riduzione degli oneri amministrativi.

ARTICOLO 26 - TAGLIO DEGLI ENTI
Con l`articolo 26, dopo sessanta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, saranno soppressi tutti gli enti non economici con un organico inferiore alle 50 unita` - fa salvi alcuni enti, tra cui gli ordini professionali e gli enti parco.
Le loro funzioni e le dotazioni trasferite all`Amministrazione vigilante.

ARTICOLO 28 - MISURE PER GARANTIRE LA RAZIONALIZZAZIONE DI STRUTTURE TECNICHE STATALI
Il presente articolo del decreto razionalizza le strutture tecniche dello Stato mediante la soppressione dell`APAT (Agenzia per la protezione dell`ambiente e per i servizi tecnici), dell`INFS (Istituto nazionale per la Fauna selvatica) e dell`ICRAM (Istituto Centrale per la Ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare). Tali strutture saranno sostituiti con l`Istituto di ricerca per la protezione ambientale (IRPA), le cui modalità di funzionamento sono rimandate ad un successivo decreto del ministro dell`ambiente di concerto con il ministro dell`economia, sentite le commissioni parlamentari competenti in materia ambientale.

ARTICOLO 35 - SEMPLIFICAZIONE DELLA DISCIPLINA PER L`INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI ALL`INTERNO DEGLI EDIFICI
Con la presente norma abrogativa si prevede che, a decorrere dall`entrata in vigore del decreto legge, non sara` piu` obbligatorio fornire all`acquirente o all`inquilino la documentazione relativa alla conformita` degli impianti nell`edificio alla normativa vigente in materia di sicurezza; così come veniva richiesto alla stipula dei contratti di compravendita e di locazione.

ARTICOLO 38
L`articolo 38 fornisce le principali indicazioni per la definizione di un successivo regolamento il riordino della disciplina dello sportello unico per le attivita` produttive :

  • Sportello unico: deve rappresentare l`interlocutore unico in relazione a tutte le vicende amministrative connesse alle attivita` produttive;
  • Avvio dell`attivita` di impresa: immediatamente nei casi in cui sia sufficiente la presentazione della DIA;
  • DIA: al momento della presentazione della dichiarazione attestante la sussistenza dei requisiti previsti per la realizzazione dell`intervento, il SUAP rilascia una ricevuta che costituisce titolo autorizzatorio;
  • Progetto in contrasto con strumento urbanistico: e` previsto un termine di 30 gg. per il rigetto, la formulazione di osservazioni ostative, ovvero l`attivazione della conferenza di servizi, per la conclusione certa del procedimento;
  • Mancato rilascio di pareri da parte delle p.a. competenti: scaduto il termine concesso alle amministrazioni per pronunciarsi sulle questioni di loro competenza, l`amministrazione procedente conclude in ogni caso il procedimento prescindendo dal loro avviso.

Con la presente norma sarà inoltre possibile per soggetti privati accreditati, (Agenzie per le imprese), svolgere attivita` istruttorie anche in sostituzione dello sportello unico ai fini dell`attestazione della sussistenza dei requisiti previsti per lo svolgimento delle attivita` di impresa, salvo il caso in cui sia richiesta un`attivita` discrezionale dell`amministrazione.

ARTICOLO 58 - RICOGNIZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DI REGIONI, COMUNI ED ALTRI ENTI LOCALI
La presente norma prevede che Regioni, Province, Comuni e altri enti locali individuino i singoli beni immobili, suscettibili di valorizzazione o di dismissione, che ricadono nel territorio di loro competenza, e che non risultano piu` strumentali all`esercizio delle proprie funzioni istituzionali. Tali beni saranno inseriti in relativi Piani delle Alienazioni immobiliari, e classificati come patrimonio disponibile a destinazione urbanistica.
La norma, inoltre, estende agli immobili inclusi nel piano di alienazione la procedura di ``valorizzazione e utilizzazione a fini economici dei beni immobili tramite concessione o locazione`` di cui all`art. 3 bis del d.l. 351/2001, che prevede la possibilità di locare o concedere beni statali a privati a titolo oneroso per un periodo massimo di 50 anni ai fini della riqualificazione e riconversione dei medesimi.