ll mercato dell’energia in Europa ed in Italia ha subito importanti cambiamenti con l’entrata in vigore del protocollo di Kyoto e della Direttiva 2003/87/CE.
Il protocollo di Kyoto ha definito gli obiettivi: scopo finale è la riduzione delle emissioni di CO2 interessando non solo gli attori del settore edilizio residenziale e terziario, responsabile del 40% dei consumi di energia, ma anche altri quali i trasporti e l’industria, determinanti in questi ambiti.
La Direttiva 2003/87/CE “Emissions Trading” ha definito i mezzi per raggiungere tale obiettivo, ha cioè istituito il sistema di scambio di quote d’emissione di gas serra obbligando i vari operatori energetici al monitoraggio dei propri consumi e quindi delle emissioni di CO2 che, se risparmiate, possono essere trasformate in quote di emissione “non emesse” ed acquistare un valore economico.
Sono nate quindi forme di incentivazione per la riduzione delle emissioni che si basano su diversi aspetti legati alla produzione e all’uso razionale dell’energia:
• i CV “certificati verdi” legati alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili
• i CB “certificati bianchi” legati alla realizzazione di interventi energeticamente efficienti, finalizzati alla riduzione dei consumi energetici nell’utenza finale
• i CN “certificati neri”, legati al diritto di poter emettere quote di emissioni prestabilite con determinate tempistiche.
Il tema delle fonti energetiche rinnovabili viene ad oggi disciplinato dal D. Lgs. n. 387/2003, in attuazione della direttiva 2001/77/CE, “relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità”.
Secondo l’ex art. 2, co. 1, lett. a) del Decreto Lgs. n. 387/2003 si considerano fonti rinnovabili d’energia quella eolica, solare, geotermica, del moto ondoso, maremotrice, idraulica, biomasse, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas.
I CV corrispondono ad una quantità di emissioni di CO2 risparmiata, cioè non emessa dato che il processo produttivo ha sfruttato fonti rinnovabili, e sono titoli negoziabili. In pratica, se un impianto produce energia emettendo meno CO2 di quanto avrebbe fatto un impianto alimentato con fonti fossili (petrolio, gas, carbone ecc.), il gestore di tale impianto ottiene CV che può rivendere a prezzi di mercato a industrie o attività che non riescono ad adempiere autonomamente all’obbligo di produrre una determinata quota di energia da fonti rinnovabili.
In Italia i CV sono emessi dal gestore della rete elettrica nazionale GSE (Gestore Servizi Elettrici), a seguito di richiesta ufficiale dei produttori che utilizzano impianti preventivamente qualificati IAFR, cioè Impianti Alimentati da Fonte Rinnovabile. Essi sono introdotti dal decreto di liberalizzazione del settore elettrico (Decreto Bersani) in attuazione della direttiva 96/92/CE, che obbligava gli operatori che immettono in rete più di 100 GWhe/anno di energia a usare fonti rinnovabili per una certa percentuale che si incrementa annualmente fino al 2012. Tale percentuale, inizialmente del 2%, nel 2009 sarà 5,05%.
E’ recentissimo (18 dicembre 2008) il Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.1 del 2 gennaio 2009, con cui è stata data attuazione alla Legge Finanziaria 2008. Per impianti qualificati IAFR Alimentati da Fonte Rinnovabile entrati in esercizio prima del 2008 è assegnato 1 CV ogni MWhe/anno prodotto (in caso di nuova costruzione, rifacimento o riattivazione). I CV vengono emessi per:
• 12 anni per impianti in esercizio dal 1-4-99 al 31-12-07,
• 16 anni (gli ultimi 4 al 60%) per impianti in esercizio dopo il 29 aprile 2006 e fino al 31 dicembre 2007,
• 15 anni per impianti in esercizio dal 2008 a seguito di nuova costruzione, rifacimento o potenziamento.
In questo caso i CV verranno quantificati in base ai kWhe derivanti dal prodotto della produzione netta di energia elettrica da fonti rinnovabili moltiplicata per il coefficiente, riferito alla tipologia della fonte. Vengono incentivati anche gli impianti di potenza minore (fino a 1MWe) che possono accedere o ai CV o ad una tariffa fissa omnicomprensiva per ogni kWhe prodotto, dal 2009, solo se non beneficeranno di incentivi pubblici in conto energia, conto capitale o conto interessi con capitalizzazione anticipata. I CV possono essere accumulati e venduti successivamente, ad esempio quando il valore di mercato sia cresciuto a seguito della domanda.
Si fa riferimento ad un valore del CV pari a 180 €/MW - prezzo energia medio dell’anno precedente. Per il 2009:
Valore CV = 180 - 90 = cioè 90 € / MWh.
I produttori di energia da fonti rinnovabili hanno anche, per legge, la “priorità di dispacciamento” cioè la garanzia, da parte del gestore della rete, di potergli vendere prioritariamente l’energia prodotta secondo questo ordine: idroelettrica (35%), eolica (27%), biomasse (14%), geotermica (10%), biogas (8%), rifiuti (6%), solare (1%).
I Certificati Bianchi vengono anche chiamati Titoli di Efficienza Energetica (TEE) e rappresentano un incentivo alla riduzione del consumo energetico. L’introduzione del Certificato Bianco vuole promuovere in modo innovativo interventi di miglioramento dell’efficienza energetica negli usi finali (Decreti Ministeriali 2001-2004). In pratica, il risparmio energetico conseguito con la realizzazione di interventi finalizzati alla riduzione dei consumi energetici nell’utenza finale viene certificato e premiato con l’emissione di Certificati Bianchi o Titoli di Efficienza Energetica, che possono essere commercializzati. L’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas (AEEG) autorizza l’emissione di Certificati Bianchi, nella misura di un Certificato per ogni Tep (Tonnellata di Petrolio Equivalente) risparmiato per ogni anno di durata dell’intervento.
1 Certificato Bianco = 1 Tep risparmiata = consumo annuale di energia elettrica di una famiglia media.
L’ente che dal 2006 verifica e quantifica i risparmi energetici associati agli interventi proposti è l’ENEA, mentre l’ente che stabilisce annualmente l’obiettivo di risparmio energetico da conseguire è l’AEEG.
Gli interventi efficienti possono essere realizzati dai distributori direttamente o tramite società controllate, e da società operanti nel settore dei servizi energetici o Energy Services Companies (ESCO) autorizzate dall’AEEG.
La durata degli interventi è stabilita convenzionalmente dai decreti ministeriali del 20 luglio 2004:
• 5 anni per la maggior parte degli stessi,
• 8 anni per interventi che riguardano l’involucro edilizio e l’applicazione di tecniche di architettura bioclimatica.
Viene riconosciuto un risparmio di energia pari ad 1 Tep applicando le equivalenze di seguito elencate:
• 1 Tep = 11628 kWh per i combustibili (1 Tep = 41,860 GJ );
• 1 Tep = 4545,45 kWh per i consumi elettrici (1 kWh = 0,22x10-3 Tep).
La differenza di quantificazione è determinata dai maggiori apporti di energia primaria necessari per produrre uguali quantità di energia termica ed elettrica in caso di utilizzo dell’energia elettrica come vettore. Tale maggiorazione è dovuta al rendimento di produzione del parco elettrico italiano. Per questo, ad un consumo elettrico evitato è riconosciuto un maggiore risparmio in termini di Tep rispetto ad un evitato consumo termico. Sono state fissate delle soglie minime per ottenere i TEE che variano in funzione della tipologia di progetto di risparmio (minimo 25 Tep annui - massimo di 200 Tep annui).
Gli interventi di risparmio possono essere sia a monte del processo produttivo che a valle, cioè presso l’utente finale, ad esempio prevedendo la sostituzione di vecchi impianti con nuovi più efficienti. I distributori, ogni anno, devono acquisire una quantità di certificati bianchi pari all’obiettivo di risparmio fissato dai decreti e possono decidere quale sia la strada economicamente più conveniente tra l’acquisizione diretta, cioè ottenuta con la realizzazione degli interventi di risparmio, oppure determinata dall’acquisto di Certificati Bianchi immessi sul mercato da altri.
I Certificati Bianchi sono di tre tipi:
1. interventi per il risparmio di energia elettrica
2. interventi per il risparmio di gas naturale
3. interventi per il risparmio di altri combustibili.
Per gli interventi 1 e 2 il contributo è stato nel 2007 circa 100€/TEE.
Il certificato nero è stato introdotto nella direttiva 2003/87/CE in applicazione del protocollo di Kyoto e rappresenta il titolo di scambio di quote di emissione di CO2.
I CN sono “quota di emissioni” e rappresentano il “diritto di emettere una tonnellata di biossido di carbonio equivalente per un periodo determinato, valido unicamente per rispettare le disposizioni della direttiva 2003/87/CE e cedibile conformemente alla medesima”. (DE 2003/87/CE art. 3, punto a). In pratica per gli impianti sono state fissate delle soglie minime consentite di emissioni.
Tuttavia un impianto potrebbe essere molto efficiente o sfruttare fonti rinnovabili ed immettere nell’atmosfera una quantità di anidride carbonica inferiore a tale soglia.
La differenza tra la quantità emessa e la massima emettibile rappresenta “quote di emissione”. Queste, se non utilizzate, possono essere vendute ad un’altra impresa che invece non riesce a rispettare la soglia consentita, la quale in questo modo può emettere una quantità di CO2 superiore a quella consentita senza incorrere in sanzioni, annullata dai CN comprati dall’azienda efficiente, che invece ottiene un ricavo dai certificati venduti.
In l’Italia i CN sono stati regolamentati dal decreto n.273/04, convertito il legge n°316/04. L’obiettivo di riduzione stabilito dal protocollo di Kyoto del 6,5% rispetto ai livelli del 1990, entro il biennio 2008- 2012, comporterà una riduzione delle emissioni quantificata in circa 100.000 tonnellate di CO2.
Ing. Anna Magrini – Ing. Paola Zampiero
Dipartimento di Ingegneria Idraulica e Ambientale, Università degli Studi di Pavia