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Immobili a uso didattico: quando l’Iva è al 10%?

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Immobili a uso didattico: quando l’Iva è al 10%?
L’Agenzia delle entrate svela come si può beneficiare dell’Iva ridotta del 10% per la costruzione e la progettazione degli edifici a uso didattico

Investire in strutture dedicate alla formazione può comportare vantaggi fiscali concreti. L’Agenzia delle Entrate ha recentemente chiarito come gli edifici destinati ad attività didattiche possano accedere all’aliquota Iva ridotta del 10%, a patto che la funzione formativa sia reale e prevalente rispetto ad altre attività come la ricerca. Approfondiamo la questione.
Il chiarimento, contenuto nella risposta n. 309 dell’11 dicembre, è nato da un interpello presentato da un ente di ricerca interessato a costruire un nuovo fabbricato che ospiterà sia attività scientifiche sia attività didattiche per dottorandi, studenti, tirocinanti e stagisti, italiani e stranieri. L’ente chiedeva se fosse possibile applicare l’aliquota agevolata sia alla costruzione sia alla progettazione dell’edificio.

Immobili a uso didattico: il chiarimento dell’Agenzia delle Entrate

Secondo l’Agenzia, le agevolazioni fiscali previste dal Dpr n. 633/1972 si applicano non solo alle case di abitazione non di lusso, ma anche agli edifici assimilati, come scuole, collegi, ospedali, asili e strutture con finalità collettive. La normativa di riferimento si sviluppa attraverso leggi storiche (Legge 2 luglio 1949 n. 408 e Legge 19 luglio 1961 n. 659) che, pur abrogate in parte, mantengono validi i criteri per riconoscere gli immobili assimilati alle abitazioni non di lusso. In particolare, la locuzione “e simili” include immobili che perseguono finalità di istruzione, assistenza, cura o beneficenza, anche quando non ospitano comunità in senso stretto.
Per beneficiare dell’aliquota del 10%, è necessario che l’attività didattica sia strutturale e continuativa. Se la progettazione è parte integrante del contratto di appalto per la costruzione, anch’essa può godere della riduzione; se invece viene affidata separatamente, si applica l’aliquota ordinaria.
In sintesi, un edificio che combina ricerca e formazione permanente può rientrare tra gli immobili agevolati, a patto che l’attività educativa sia concreta e rilevante. Questo chiarimento offre quindi un’indicazione precisa per enti e istituzioni che investono in immobili a uso didattico, consentendo di pianificare sia i lavori di costruzione sia la progettazione con vantaggi fiscali concreti.