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In Gazzetta le nuove norme antincendio per l’edilizia scolastica

Sicurezza e Sistemi di Protezione di
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Adeguare l’impianto elettrico, avere un sistema d’allarme, effettuare controlli periodici e applicare la segnaletica di sicurezza. Queste le direttive per tutte le scuole

Sulla Gazzetta Ufficiale n.121 del 25 Maggio 2016 è stato pubblicato il Dm del 12 Maggio 2016 recante “Prescrizioni per l’attuazione, con scadenze differenziate, delle vigenti normative in materia di prevenzione degli incendi per l’edilizia scolastica” e attuativo del Decreto “L’istruzione riparte” (DL 104/2013 convertito nella Legge 128/2013). Ovvero le norme per l’adeguamento antincendio per le scuole.

Viene specificato che con il Decreto in vigore le scuole italiane devono attuare le misure di cui ai punti 7.0-8-9.2-10-12 del DM 26 Agosto 1992 ovvero:
- adeguare l’impianto elettrico ai criteri stabiliti dalla Legge 86/1968;
- avere un sistema di allarme in grado di avvertire gli alunni ed il personale presenti in caso di pericolo;
- munirsi di estintori portatili;
- effettuare controlli periodici degli impianti e dei presidi installati;
- applicare la segnaletica di sicurezza.

Entro la data massima del 26 ottobre 2016 le scuole già esistenti al momento dell’entrata in vigore del DM 18 Dicembre 1975 devono attuare invece i seguenti punti della normativa:
- utilizzare materiali con una resistenza al fuoco adatta in base agli ambienti, come stabilito dal DM 26 Giugno 1984;
- separare i locali adibiti all’attività scolastica da quelli a uso diverso;
- misurare e adeguare la larghezza delle uscite per ogni piano e il numero massimo di alunni ammessi per aula;
- stabilire gli spazi adibiti alle esercitazioni, a deposito, alle attività parascolastiche, ad autorimesse e ai servizi logistici;
- adeguare gli impianti di produzione del calore e rinfrescamento;
- munirsi di estintori antincendio e idranti e impianti fisso di rilevazione pericolo.

Dopo tali operazioni gli istituti scolastici, entro il 31 Dicembre 2016, devono presentare la Scia
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