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Incarichi a professionisti esterni e appalti, novità con la manovra

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Per i procedimenti amministrativi, può essere nominato un professionista al quale affidare la responsabilità, a eccezione del provvedimento finale, di competenza del dirigente o del funzionario competente


Continua il confronto in Senato sugli emendamenti al ddl di conversione del DL 78/2010 con cui il Governo ha adottato la manovra per la stabilizzazione finanziariae la competitività economica. Di particolare interesse la proposta di affidare a professionisti esterni alcuni incarichi inerenti i procedimenti amministrativi, così come la modifica al Codice Appalti e il rifinanziamento del fondo infrastrutture.

Incarichi a professionisti esterni per il procedimento amministrativo.
È stato presentato al Senato un emendamento all'articolo 49 della manovra, recante disposizioni in materia di conferenza di servizi, che propone l'affidamento esterno di alcune parti del procedimento.

In base alla Legge 241/1990 i procedimenti amministrativi devono rispettare il principio di efficacia, senza poter essere aggravati dalla Pubblica Amministrazione. Secondo le norme esistenti il dirigente di ciascuna unità organizzativa assegna a sé o ad altro dipendente la responsabilità dell'istruttoria o di altri adempimenti.

Con l'emendamento presentato al Senato, su richiesta dell'interessato che presenta l'istanza, può essere nominato un professionista esterno al quale affidare la responsabilità del procedimento, a eccezione del provvedimento finale, che resta di competenza del dirigente o del funzionario competente.

Il professionista deve eseguire i compiti affidatigli nel più breve tempo possibile e nell'interesse non solo dell'Amministrazione, ma anche dell'istante. Per gli eventuali danni risponde in solido con l'Amministrazione. I compensi sono liquidati sulla base delle tariffe professionali dalle Amministrazioni, che possono anche stabilire i casi in cui escludere l'affidamento esterno.

A integrazione dell'articolo 49 è stato anche depositato un emendamento per la modifica del Codice dei Beni Culturali, D.lgs. 42/2004, con l'inserimento all'articolo 164 di una disposizione che, in caso di realizzazione di opere pubbliche, rende valida l'autorizzazione paesaggistica per tutta la durata dei lavori, a patto che questi inizino entro cinque anni dal rilascio.

Appalti
Possibili modifiche al Codice dei Contratti Pubblici, si prospettano con l'emendamento all'articolo 51 della manovra, che regola la semplificazione dell'installazione di piccoli impianti per la distribuzione del gas naturale.

Negli appalti per l'esecuzione di lavori di importo inferiore a 200 mila euro la Stazione Appaltante di dimensione regionale o provinciale, che invita almeno venti concorrenti, può dare priorità agli operatori economici che hanno sede nel territorio della Regione o provincia.

A vantaggio delle piccole e medie imprese l'emendamento all'articolo 45, che propone di riservare alle Pmi una parte dei contratti di importo non superiore ai 500 mila euro, vietando contemporaneamente alle Stazioni Appaltanti di richiedere requisiti finanziari spropositati.

In riferimento al rifinanziamento del fondo infrastrutture, regolato dall'articolo 46 della manovra economica, è stato proposto di deviare le somme stanziate per il ponte sullo Stretto di Messina, riassegnandole in via prioritaria al completamento di opere già cantierate inserite nel piano infrastrutturale strategico delle regioni Sicilia e Calabria. La scelta dei lavori da finanziare dovrebbe essere effettuata con DM del Ministero delle Infrastrutture, da emanare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge.