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Inps chiarisce: il Durc ha validità trimestrale anche nei lavori pubblici

Lavori pubblici di
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Una nota dell’Inps, illustrata dall'Associazione Nazionale dei Costruttori Edili, dà alcune precisazioni sulla circolare ministeriale che accorda al Durc validità trimestrale anche nei lavori pubblici


L`Inps con l`allegata circolare n. 145 del 17 novembre scorso, ha diramato alcune precisazioni circa l`intervento ministeriale dei giorni scorsi (circolare n. 35/2010) che ha accordato la validita` trimestrale al Durc nell`ambito degli appalti pubblici, stessa validita` attualmente in vigore nei privati.
 
Va preliminarmente  sottolineato che nonostante sia stato ribadito dall`istituto (vd. nt. n. 3), l`obbligo introdotto dalla L. n. 2/2009 delle stazioni appaltanti di richiedere il Durc ogni qual volta sia previsto per legge, cio` non esclude la facolta` in capo alle imprese di effettuare tale richiesta, cosi` come convenuto con gli istituti previdenziali e con il Ministero del Lavoro. Cio` soprattutto al fine di ovviare alla frequente inerzia delle stazioni appaltanti nel procedere a tale richiesta, con evidenti gravi conseguenze per le imprese.
 
L`Inps, nel ribadire i concetti espressi nella nota circolare ministeriale, ha sottolineato che nell`ambito delle procedure di selezione, dalla fase di partecipazione a quella dell`aggiudicazione, l`impresa puo` semplicemente dichiarare la propria regolarita` nei confronti dell`Istituto previdenziale.
 
Il Durc successivamente emesso per il controllo di tale regolarita` attesta la regolarita` alla data dell`autocertificazione e la sua validita` trimestrale decorrera` da tale data. Lo stesso Durc utilizzato per la partecipazione all`appalto, purche` non decorrano i tre mesi, potra` essere utilizzato anche per l`aggiudicazione e la stipula del contratto.
 
L`Inps, inoltre,  ribadisce l`obbligo di utilizzo del Durc esclusivamente per i fini per i quali e` stato richiesto, invitando espressamente a cio` le stazioni appaltanti. Nell`ambito dello stato di avanzamento lavori, rimane ferma la necessita` di richiedere il Durc per ciascun Sal e con riferimento a ciascun contratto e, anche in tale ambito, ai fini del pagamento, il documento avra` validita` trimestrale.
 
Questo significa che nel caso in cui trascorra un lasso di tempo inferiore a tre mesi tra l`emissione del certificato di Sal e il pagamento effettivo, non ci sara` necessita` di richiedere un nuovo Durc, in quanto lo stesso documento, cosi` come sottolineato nella nota, potra` essere utilizzato per l`intera fase di gestione della spesa da parte della stazione appaltante, laddove la stessa si concluda nel medesimo arco temporale. Viceversa, laddove tra due diversi Sal intercorra un limite di tempo anche inferiore ai tre mesi, sara` necessario richiedere,  con  l`emissione del nuovo Sal, un nuovo Durc.

Stessa validita` trimestrale anche per i lavori effettuati in economia, per le attestazioni Soa, iscrizione albo fornitori e lavori privati in edilizia. Il Durc richiesto invece per la fruizione dei benefici normativi e contributivi continua ad avere validita` mensile.