Inps: istruzioni operative sulla riduzione contributiva per il settore edile

Lavori pubblici di Marco Zibetti
Nella nota dell'Istituto, illustrata dall'Ance, si ricordano in particolare le caratteristiche del beneficio, che anche per il 2011 è stato fissato all'11,50%, i requisiti, i termini e le modalità per usufruirne


Con la circolare n.7/11, l`Inps ha fornito le istruzioni operative in merito alla riduzione contributiva dell`11,50%, prevista per il settore edile, introdotta dall`art. 29, co. 2 della L. n. 341/95 e modificata dall`art. 1 co. 51 della L. n. 247/07. Con riferimento al solo anno 2010, il Decreto ministeriale 4 ottobre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 290 del 13/12/2010, ha confermato che la misura della riduzione e` pari all`11,50%. Relativamente al procedimento per determinare la riduzione, si ricorda che le aliquote contributive da considerare ai  fini del calcolo sono quelle in vigore dal 1° gennaio 2010.

Tra le  caratteristiche principali del beneficio, e` altresi` opportuno ricordare che la riduzione interessa tutti i datori di lavoro che esercitano attivita` edile, individuati dai codici Istat dal 45.11 al 45.45.2, e che occupano operai regolarmente iscritti in Cassa Edile con un orario di lavoro di 40 ore settimanali, escludendosi in tal modo quegli operai assunti con contratto di lavoro a tempo parziale.
 
L`agevolazione spetta per i periodi di paga da gennaio a dicembre 2010 e non puo` essere calcolata sulla contribuzione per il fondo pensioni lavoratori dipendenti, in quanto la riduzione deve essere calcolata al netto del contributo pari allo 0,30% previsto dall`art. 25, co. 4 della L. n. 845/78, versato dai datori di lavoro unitamente alla contribuzione a copertura della disoccupazione involontaria, nonche` al netto delle misure compensative eventualmente spettanti all`impresa, ossia del contributo destinato al fondo di garanzia per il Tfr, pari allo  0,20%, al riguardo si veda la News Ance n. 2074/08.
 
La riduzione, inoltre, non spetta per i lavoratori per i quali e` possibile usufruire di specifiche agevolazioni contributive, come ad esempio assunzioni dalle liste di mobilita` o contratti di inserimento o reinserimento.
 
Con l`entrata in vigore dell`art. 36 bis della L. n. 248/06 sono state introdotte alcune ulteriori novita` che prevedono, in particolare, che i datori di lavoro, per beneficiare della riduzione contributiva, devono possedere i requisiti per il rilascio del Durc ed, inoltre, non devono aver riportato condanne passate in giudicato per la violazione di disposizioni in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro nel quinquennio precedente alla data di applicazione dell`agevolazione.
 
Tale specifica previsione si affianca a quella richiamata dall`art. 1, co. 1175 della L. n. 296/06, la quale prevede, a decorrere dal 1° gennaio 2008, per i datori di lavoro che intendano fruire dei benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e di legislazione sociale, l`obbligo di rispettare la parte normativa ed economica del contratto collettivo di riferimento, nonche` il possesso della regolarita` contributiva attestata dal Durc.
 
Al fine di dimostrare l`assenza di condanne passate in giudicato per la violazione di disposizioni in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro nel quinquennio precedente alla data di applicazione dell`agevolazione, nonche` il possesso dei requisiti per il rilascio del Durc anche da parte delle Casse Edili, i datori di lavoro sono tenuti a inviare alla sede Inps competente territorialmente l`allegato modello di autodichiarazione di responsabilita`
 
Essendo tale dichiarazione vincolante ai fini della concessione alla riduzione contributiva, qualora venisse ravvisata la non veridicita` dei contenuti della dichiarazioni, le somme fruite indebitamente saranno recuperate dall`Istituto.
 
Relativamente alle modalita` operative, si segnala che, con riferimento al solo anno 2010, i datori di lavoro determineranno l`ammontare complessivo della riduzione spettante per i periodi pregressi, ma non anteriori al mese di gennaio 2010 e lo esporranno sul flusso Uniemens in corrispondenza dell`elemento ``SommaACredito`` con ``CausaleACredito``  L207.
 
La nota conferma infine che le operazioni di recupero dovranno essere effettuate entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di emanazione della circolare in oggetto.


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