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Jobs Act: dai co.co.co. alla cassa integrazione, dal congedo parentale al telelavoro

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Confprofessioni illustra i decreti legislativi relativi al riordino delle tipologie contrattuali e alla conciliazione dei tempi di vita e lavoro approvati dal Consiglio dei Ministri


Via libera ad altri due decreti attuativi della riforma del lavoro prevista dal Jobs Act. Il Consiglio dei Ministri dello scorso 11 giugno ha, infatti, approvato in via definitiva il decreto legislativo sul riordino delle tipologie contrattualie revisione della disciplina delle mansioni e quello relativo alla conciliazione dei tempi di vita e lavoro. I due provvedimenti entreranno in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Nel dettaglio, i contratti di collaborazione a progetto non potranno più essere attivati (quelli già in essere proseguiranno fino alla loro scadenza), pertanto, dal primo gennaio 2016, ai rapporti di collaborazione che si concretizzeranno come continuativi ed etero-organizzati dal datore saranno applicate le norme del lavoro subordinato. Salve invece le collaborazioni regolamentate da accordi collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali nazionali, anche di categoria.

Riguardo alle mansioni, nei casi di ristrutturazione o riorganizzazione, l'impresa potrà modificare le mansioni del lavoratore anche sul livello di inquadramento inferiore, senza modificare il trattamento economico, fatta eccezione per quello accessorio.

Stretta per la durata della cassa integrazione ordinaria e straordinaria, che sarà di 24 mesi in un quinquennio mobile, contro i 48 mesi attuali. Il tetto sale a 36 mesi con il ricorso alla solidarietà. Al contempo la cig viene estesa agli apprendisti e alle piccole imprese con più di 5 dipendenti, a fronte del pagamento di un'aliquota dello 0,45% della retribuzione a partire dal 2016.

Quanto alle misure per la conciliazione delle esigenze di cura, vita e lavoro, salgono le età dei figli entro le quali sarà possibile fruire dei congedi parentali. Il congedo facoltativo retribuito al 30% potrà essere chiesto fino ai 6 anni di vita del bambino, rispetto agli attuali 3, e quello non retribuito sale a 12 anni a fronte degli 8 attualmente previsti.
Viene inoltre esteso l’istituto dell'automaticità delle prestazioni, che consente di ottenere l’erogazione dell’indennità di maternità anche in caso di mancato versamento dei relativi contributi, anche ai lavoratori e alle lavoratrici iscritti alla gestione separata di cui alla legge n. 335/95 non iscritti ad altre forme obbligatorie. Infine, vengono estesi a tutte le categorie di lavoratori i congedi di paternità, che non saranno più riservati esclusivamente ai lavoratori dipendenti.

Novità anche in tema di telelavoro e sulle donne vittime di violenza di genere. Nel primo caso, sono previsti benefici per i datori di lavoro privati che vi fanno ricorso per andare incontro alle esigenze di cure parentali dei loro dipendenti; nel secondo viene introdotto il congedo per le donne vittime di violenza di genere e inserite in percorsi di protezione debitamente certificati.