1. Home
  2. Notizie e Mercato
  3. L’Ance chiede regole più chiare per i prodotti da costruzione

L’Ance chiede regole più chiare per i prodotti da costruzione

Materiali da costruzione di
Serve chiarezza su ruoli e responsabilità dei progettisti che hanno il compito di indicare le caratteristiche essenziali dei prodotti in base alle norme Ue

Si è svolta il 5 aprile l’audizione informale dell’ANCE presso la Commissione Territorio ed Ambiente del Senato, nell’ambito dell’esame dello Schema di decreto legislativo recante “Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 305/2011", che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE”(Atto 402), in attuazione  della delega di cui all'art. 9 della L 170/2016 (legge di delegazione europea 2015).
 
La delegazione associativa, guidata dal Vice Presidente per la Tecnologia, l’Innovazione e l’Ambiente, Gianluigi Coghi, ha ricordato, in premessa, come l’ANCE, fin dall'emanazione della direttiva 89/106/CEE sui prodotti da costruzione, abbia sempre sostenuto la necessità e l’utilità di regolamentare l’immissione sul mercato dei prodotti da costruzione, non solo al fine di abbattere le barriere alla libera circolazione dei prodotti da costruzione sul territorio europeo, ma anche quale strumento indispensabile agli utilizzatori di materiali e prodotti da costruzione (progettisti, imprese, direttori dei lavori, etc.) per poter confrontare, sulla base di uniformi criteri di misura e controllo delle diverse caratteristiche, prodotti analoghi offerti sul mercato dai diversi fabbricanti.

La delegazione ha illustrato le proprie osservazioni sul testo, rilevando, in particolare, la necessità di ribadire che le Amministrazioni debbono provvedere ad emanare i decreti interministeriali per fissare, per tutti i prodotti da costruzione che hanno una norma europea armonizzata, i metodi di attestazione della conformità e le caratteristiche da dichiarare obbligatoriamente, nonché eventuali livelli minimi di prestazione.

L’Ance ha anche rilevato, sull’articolo 20 del testo che stabilisce pesanti sanzioni per il costruttore, il direttore dei lavori, il direttore dell’esecuzione o il collaudatore che, nell'ambito delle rispettive competenze, utilizzino prodotti non conformi al regolamento 305/2011, che è stato dimenticato un punto fondamentale del processo costruttivo: il ruolo del progettista dell'opera, quale unico soggetto che può e deve indicare le caratteristiche essenziali, con i relativi valori ammissibili, che i diversi prodotti da impiegare devono possedere e gli estremi della corrispondente norma armonizzata europea. E’ quindi necessario colmare tale lacuna inserendo il progettista all’inizio dell’elenco dei soggetti coinvolti, in quanto le sue competenze e responsabilità si collocano a monte di quelle degli altri operatori.