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La Liguria introduce novità in materia di urbanistica e condoni edilizi

Lavori pubblici di
Tra le novità contenute nella legge regionale n.37 del 17 dicembre 2011, la proroga di 90 giorni del termine per la conclusione dei procedimenti delle istanze di condoni edilizi pregressi


Con legge regionale n.37 del 17 dicembre 2011 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della regione Liguria (Legge Finanziaria 2012)", sono state introdotte le seguenti novità:

- con l'articolo 31 "Modifica dell'articolo 88 della lr 6 giugno 2008 n. 16 (disciplina dell'attività edilizia)" - è stata prorogata di 12 mesi la possibilità di adeguamento dei Puc da parte dei Comuni per quanto concerne i parametri urbanistico-edilizi stabiliti nella lr 16/2008 e, conseguentemente, è slittata anche la decorrenza dell'effetto di automatica prevalenza stabilito nel comma 7 del sopra citato articolo 88

- con l'articolo 29 è stata introdotta un'apposita procedura per l'approvazione delle varianti urbanistiche sottese ai programmi per l'alienazione e la valorizzazione di immobili non strumentali di proprietà della Regione, degli enti appartenenti al settore regionale allargato e degli enti strumentali, delle Province e dei Comuni

Con legge regionale n.38 del 27 dicembre 2011 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2012), all'articolo 20, comma 3, è stata introdotta la proroga di 90 giorni del termine, già fissato al 31 dicembre 2011, contenuto nell'articolo 6, commi 1 e 4, della lr n. 5/2004 e successive modifiche, per la conclusione dei procedimenti delle istanze di condoni edilizi pregressi (primo e secondo condono edilizio).