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La marcatura CE delle tende esterne: la nuova edizione della norma di prodotto EN 13561

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La novità dell'ultima edizione della norma di prodotto è rappresentata dall’introduzione di una nuova caratteristica essenziale per le tende esterne: la resistenza al carico del vento


La versione 2015 della norma recepisce la versione europea della norma entrata in vigore il 20 Maggio 2015 e sostituisce l’edizione precedente EN 13561:2004+A1:2008, in vigore dal 01 ottobre 2008 e resa disponibile da UNI in data 5 febbraio 2009).
Al momento risulta un riferimento volontario fintantoché non verrà pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Europea.

Lo scopo della nuova UNI EN 13561:2015 esplicita l’applicazione anche alle tende a pergola. In sintesi quindi si applica a tutte le tipologie di tende esterne - indipendentemente dalla loro progettazione e della natura del materiale utilizzato e dal sistema di movimentazione (manuale, con o senza molle di compensazione oppure automatizzata a mezzo di motori elettrici) - così come definite dalla norma tecnica terminologica UNI EN 12216: “tende a bracci pieghevoli, tende a pantografo, tende sporgenti a bracci rotanti, tende sporgenti all’italiana, tende verticali, tende a bracci scorrevoli, tende per facciate continue, tende per finestre su tetto, tende per serre, tende a pergola, capottine retrattili, zanzariere e frangisole (brise-soleil)”.

La novità essenziale della nuova edizione della norma di prodotto è rappresentata dall’introduzione di una nuova caratteristica essenziale per le tende esterne in aggiunta a quella preesistente, la resistenza al carico del vento: il fattore solare totale (gtot).
 
Si ricorda che il Produttore di tende esterne - a livello della Dichiarazione di Prestazione e della Documentazione di Accompagnamento - deve indicare tutte le caratteristiche definite essenziali dalla norma di prodotto UNI EN 13651 e in corrispondenza di ciascuno deve dare una risposta.
 
Ad oggi il Regolamento (UE) n°305/2011 impone di dichiarare il livello prestazionale di almeno una delle caratteristiche essenziali definite dalle norme di prodotto. Non è quindi possibile per il Produttore di tende esterne avvalersi dell’opzione N.P.D. (Prestazione Non Determinata) per tutte le caratteristiche essenziali così come definito dalla norma di prodotto UNI EN 13561.
 
E’ possibile avvalersi dell’opzione N.P.D. (Prestazione Non Determinata) se:
- NON sussistono disposizioni legislative nazionali che impongono di dichiarare il livello prestazionale per specifici requisiti.
- NON sussiste un obbligo contrattuale (es: prescrizione del capitolato) a rispettare livelli prestazionali minimi in relazione ai requisiti essenziali.

Spetta alle Autorità Governative di ogni singolo Stato membro dell’Area Economica Europea stabilire quali sono le caratteristiche essenziali obbligatorie per cui il Produttore non può avvalersi dell’opzione N.P.D. (Prestazione Non Determinata) ma è obbligato a dichiarare il livello prestazionale.
 
Le Autorità Governative Italiane - ad oggi - non si sono ancora pronunciate in merito alle caratteristiche essenziali delle tende esterne definite dalla norma di prodotto e non ci sono disposizioni legislative nazionali che impongono di dichiarare il livello prestazionale in relazione alle caratteristiche essenziali di resistenza al carico del vento, fattore solare totale (gtot).
Ne consegue quindi che - ad oggi - il Produttore di tende esterne possa liberamente scegliere per quale delle due caratteristiche essenziali definite dalla norma di prodotto (resistenza al carico del vento, fattore solare totale) dichiarare il livello prestazionale, fatto salvo che non sussistano differenti obblighi contrattuali.
 
Si fa tuttavia presente che da ottobre 2015 entreranno in vigore dei decreti in materia di risparmio energetico in edilizia che imporranno il rispetto di specifici limiti di fattore solare totale (gtot) per le schermature solari mobili su chiusure trasparenti in determinate condizioni tecniche:
- le chiusure trasparenti devono essere posizionate su specifici fronti dell’edificio SUD, EST, OVEST, SUD-EST, SUD-OVEST);
- le chiusure trasparenti devono essere state oggetto di intervento di riqualificazione energetica in ambito diverso dalla nuova costruzione e dalla ristrutturazione detta di “primo livello” (interventi che interessano l’involucro edilizio con un’incidenza superiore al 25% della superficie lorda complessiva dell’edificio).