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Lavori pubblici, il parere del Consiglio di Stato sul regolamento

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Il Consiglio fornisce alcuni rilievi sulla disciplina del sistema di qualificazione, suggerendo di regolamentare meglio il divieto per le Soa di svolgimento delle attività promozionali attraverso soggetti esterni


Il Consiglio di Stato ha reso noto il parere sullo schema di regolamento di attuazione ed esecuzione del codice dei contratti pubblici. In merito all'ambito di applicazione del provvedimento, i Giudici rilevano come "sicuramente si deve escludere che il regolamento statale possa applicarsi a Regioni a statuto speciale e Province autonome di Trento e Bolzano, per tutto ciò che riguarda qualificazione, procedure di affidamento, progettazione, incarichi di progettazione, afferenti il settore dei lavori pubblici di interesse regionale (o provinciale), atteso che tale materie sono state ascritte dalla Corte alla competenza legislativa regionale esclusiva."

L'applicazione estensiva del Regolamento va quindi riferita alle Regioni a statuto ordinario, mentre si propone che "nei confronti delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano il presente regolamento si applica limitatamente alle sue disposizioni che attuano norme del codice che rientrino nella competenza legislativa statale esclusiva anche nei confronti di dette Regioni e Province autonome".

Il Consiglio di Stato fornisce alcuni rilievi anche sulla disciplina del sistema di qualificazione. In particolare, suggerisce di regolamentare in modo più rigoroso il divieto per le Soa di svolgimento delle attività promozionali attraverso soggetti esterni. La Sezione del Consiglio, inoltre, lamenta l'assenza di "alcuna misura incentivante volta ad attenuare i costi di qualificazione per le piccole e medie imprese, pur possibile ai sensi dell'articolo 5, comma 5, lettera g) del codice".

In merito all'utilizzo dei lavori in subappalto, la formulazione attuale prevede che l'appaltatore può utilizzare l'importo complessivo dei lavori se l'importo delle lavorazioni subappaltate non supera il 30% ovvero il 40% dell'importo complessivo, a seconda che si tratti di categoria a qualificazione non obbligatoria o a qualificazione obbligatoria; se il subappalto è avvenuto oltre i predetti limiti, l'ammontare complessivo dei lavori viene decurtato della quota eccedente e l'importo dei lavori così determinato può essere utilizzato non solo per la qualificazione nella categoria prevalente, ma anche, in alternativa, "ripartito tra la categoria prevalente e la categoria scorporabile; per una percentuale riferita a tale categoria scorporabile non superiore al dieci per cento".

Lo schema di regolamento, dunque, attribuisce all'impresa affidataria il diritto a conseguire la qualificazione anche per lavori eseguiti in regime di subappalto anche per categorie scorporabili a qualificazione obbligatoria. Il Consiglio di Stato ritiene che tale nuova previsione sia in contrasto con i principi che hanno dato origine al sistema di qualificazione: certificare le imprese in base alle lavorazioni effettivamente eseguite.

Viene quindi proposto il mantenimento del sistema vigente. Sulla questione relativa ai requisiti di attrezzatura tecnica per le categorie specialistiche, i Giudici ritengono prioritario che "i requisiti di specializzazione siano individuati in modo coerente e proporzionale con le esigenze di qualità delle prestazioni, ma garantendo il potenziale accesso al mercato delle opere superspecialistiche di tutti gli operatori in grado di eseguirle, tenendo presente che requisiti sproporzionati rischiano di restringere la concorrenza e di porsi in contrasto con il diritto comunitario e nazionale."

La questione, pertanto, viene rimessa alla valutazione del Ministero. Il Ministero delle Infrastrutture dovrà ora valutare le modifiche suggerite dal Consiglio di Stato prima del varo definitivo del testo da parte del Consiglio dei ministri.