1. Home
  2. Notizie e Mercato
  3. Manovra finanziaria: tra le disposizioni fiscali, duro colpo al project financing

Manovra finanziaria: tra le disposizioni fiscali, duro colpo al project financing

Lavori pubblici di
A decorrere dal periodo d'imposta 2011 viene introdotto un limite quantitativo ai fini della determinazione della quota d'ammortamento deducibile


Tra le disposizioni fiscali di interesse per il settore delle costruzioni contenute nella manovra finanziaria si segnala quella inerente la finanza di progetto disciplinata dall'art. 23 comma 10-11.

Tale articolo prevede infatti che a decorrere dal periodo d'imposta 2011, per i beni gratuitamente devolvibili al temine della concessione, come quelli oggetto di operazioni di project Financing, viene introdotto un limite quantitativo ai fini della determinazione della quota d'ammortamento deducibile.

Infatti, sia se il contribuente scelga l'ammortamento ``ordinario`` (ai sensi degli artt. 102 e 103 del TUIR - D.P.R. 917/1986) o quello "finanziario" di tali beni (ai sensi dell'art. 104 del medesimo TUIR), viene previsto che la quota d'ammortamento deducibile non possa in ogni caso superare l'1% del costo degli stessi beni. Secondo la disciplina vigente sino al periodo d'imposta 2010:
- in base all'ammortamento finanziario, il contribuente poteva dedurre, durante tutta la durata della concessione, una quota d'ammortamento pari al costo complessivo del bene diviso il numero degli anni di durata della concessione;
- in base all'ammortamento ordinario, il contribuente poteva dedurre quote d'ammortamento calcolate in base all'applicazione di determinati coefficienti stabiliti, per ciascun bene e per ogni settore d'attività, dal D.M. 31 dicembre 1988 (es., per le imprese di costruzioni e relativamente agli immobili, e` stabilito un coefficiente d'ammortamento pari al 3% del costo degli stessi).

Inoltre, con riferimento alle concessioni relative alla costruzione e gestione di opere pubbliche, viene abrogata la possibilità, prevista dall'art.104, comma 4, del TUIR, di dedurre quote d'ammortamento differenziate, da calcolare sull'investimento complessivo e determinate, caso per caso, con apposito decreto del Ministro dell`Economia e delle Finanze in funzione del piano economico-finanziariodella concessione.

Tale disposizione non solo fissa all'1% il limite massimo della quota d`ammortamento deducibile, ma anche perché elimina totalmente la possibilità di ``ammortamento differenziato``, per le concessioni di costruzione e gestione di opere pubbliche.

In pratica, con tali vincoli, il periodo fiscale di completo ammortamento del bene viene esteso a 100 anni, a prescindere dalla durata della concessione (frequentemente pari a 30 anni).