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Manovra: semplificata la conferenza di servizi

Lavori pubblici di
La manovra economica, approvata dal Senato, contiene importanti semplificazioni in tema di conferenza di servizi, che accolgono le indicazioni dell’Associazione Nazionale dei Costruttori Edili


Nella seduta del 15 luglio 2010  il Senato ha approvato il Disegno di legge 2228/S relativo alla conversione in legge del Decreto - Legge n. 78 del 31 maggio 2010 recante ``Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita` economica``. Il provvedimento ora passa all`esame della Camera dei Deputati.

Tra le disposizioni di maggior interesse per il settore si segnala l`art. 49 con il quale vengono introdotte alcune importanti semplificazioni in tema di conferenza di servizi che accolgono le indicazioni piu` volte suggerite dall`Ance.  In particolare:

- la previsione che in caso di opera o attivita` soggetta ad autorizzazione paesaggistica il Soprintendente si esprima in via definitiva nell`ambito della conferenza di servizi in ordine a tutti i provvedimenti di sua competenza

- l`estensione della regola in base alla quale si considera acquisito l`assenso dell`amministrazione  il cui rappresentante non abbia espresso definitivamente la volonta` dell`amministrazione rappresentata in sede di conferenza di servizi anche alle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o della tutela della salute e dell`incolumita` pubblica, con esclusione dei provvedimenti in materia di VIA, VAS e AIA.

- l`estensione del motivato dissenso e l`indicazione delle modifiche progettuali necessarie per conseguire l`assenso anche alle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o della tutela della salute e dell`incolumita` pubblica

Al fine, poi, di responsabilizzare i titolari del procedimento si prevede che la mancata adozione della determinazione motivata di conclusione del procedimento sia  elemento di valutazione ai fini della responsabilita` dirigenziale o disciplinare e amministrativa, nonche` ai fini dell`attribuzione della retribuzione di risultato.

Viene poi maggiormente tutelato il privato, ribadendo il suo diritto ad essere risarcito per il danno subito a causa del ritardo dell`amministrazione, cio` tra l`altro indipendentemente  dalla spettanza o meno del titolo.