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Materiali da costruzione: nessuna variazione significativa dei prezzi nel 2010

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E' quanto ha rilevato il decreto delle Infrastrutture 31 marzo 2011 pubblicato in G.U., relativo alla rilevazione delle variazioni percentuali del 2010 ai fini delle compensazioni


Sulla Gazzetta Ufficiale n. 89 del 18 aprile u.s.. e` stato pubblicato il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 31 marzo 2011 con il quale, ai sensi dell`art.133, comma 6 del Codice dei Pubblici Contratti, il Ministero ha individuato le variazioni percentuali annuali relative all`anno 2010 dei singoli prezzi dei materiali da costruzione piu` significativi, ai fini della determinazione delle relative compensazioni.

In particolare, con il D.M. in oggetto, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai sensi dell`art. 133, comma 4 e 6 del decreto legislativo n. 163/2006, ha rilevato che i prezzi dei materiali da costruzione piu` significativi dell`anno 2010, rispetto all`anno 2009, non hanno subito variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori al 10%.

Quanto alla determinazione delle compensazioni relative ai materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nell`anno 2010, il decreto specifica che, per le imprese che hanno presentato offerta nel 2008, occorra far riferimento ai prezzi medi e alle variazioni percentuali rilevate nell`Allegato 1 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 9 aprile 2010.

Sempre in relazione alle lavorazioni contabilizzate nel 2010, per le imprese che hanno presentato offerta nel 2007, viene rilevato che, ai fini della determinazione delle compensazioni, occorre fare riferimento ai prezzi medi e alle variazioni percentuali annuali rilevati sia nell`Allegato 1 che nell`Allegato 2 del D.M. 9 aprile 2010.

Per quanto riguarda, poi, le offerte antecedenti al 2007, la compensazione, sempre in relazione alle lavorazioni contabilizzate nel 2010, andra` quantificata tenendo conto, in funzione dell`anno di presentazione dell`offerta, oltre che dei dati riportati negli Allegati 1 e 2 del D.M. 9 aprile 2010, anche dei valori rilevati nelle Tabelle allegate ai vari Decreti Ministeriali emanati negli anni precedenti.

Si ricorda che come disposto dall`articolo 133, comma 6-bis del Codice dei Contratti Pubblici, l`appaltatore, a pena di decadenza, ha 60 giorni di tempo dalla pubblicazione del Decreto Ministeriale per presentare istanza di compensazione alla Stazione Appaltante, e che tale termine scadra` il prossimo 17 giugno.