Milleproroghe: tutte le novità per il settore costruzioni

di Marco Zibetti
Nel Milleproroghe 2026, nuove scadenze per affitti della PA, polizze catastrofali e impianti a fonti rinnovabili nel turismo e nel settore termale. I dettagli

Il cosiddetto decreto Milleproroghe, con la sua edizione 2026, torna a incidere su ambiti chiave per imprese e Pubbliche Amministrazioni, rimettendo mano a scadenze che toccano affitti, assicurazioni e fonti rinnovabili. Dietro il consueto decreto di fine anno si nascondono rinvii mirati e condizioni stringenti che possono fare la differenza per enti pubblici e operatori economici. Alcune proroghe ampliano margini di manovra, altre lasciano invariati obblighi ormai imminenti: ecco cosa cambia davvero e per chi.
Il decreto-legge 31 dicembre 2025, n. 200, interviene innanzitutto sui canoni di locazione della PA, prolungando fino al 31 dicembre 2026 la possibilità di non applicare i tagli forzosi del 15% o del 30% previsti dalle norme sulla spending review. La deroga riguarda esclusivamente i contratti stipulati tra il 21 dicembre 2021 e la fine del 2026 e non opera in automatico: gli immobili devono infatti rispettare requisiti precisi. Tra questi rientrano una classe di efficienza energetica almeno pari alla B (o D per gli edifici vincolati), il rispetto di determinati parametri di superficie per addetto oppure la previsione di un canone inferiore rispetto a quello precedentemente corrisposto.
Sul fronte assicurativo, il Milleproroghe differisce al 31 marzo 2026 l’obbligo di stipulare polizze contro i danni da calamità naturali, ma solo per alcuni comparti: strutture turistico-ricettive, bar e ristoranti, pesca e acquacoltura. Per tutte le altre micro e piccole imprese, invece, la scadenza resta fissata al 31 dicembre 2025, senza ulteriori slittamenti.

Milleproroghe: cosa cambia per le rinnovabili?

Novità anche per lefonti rinnovabili nelle strutture turistiche e termali. Viene estesa fino al 31 dicembre 2026 la possibilità di ricorrere alla Dichiarazione di inizio lavori asseverata (DILA) per specifici impianti fotovoltaici. La procedura semplificata è ammessa solo entro determinati limiti: potenza massima di 1.000 kWp, installazione a terra o su coperture e utilizzo prioritario dell’energia per l’autoconsumo delle strutture. Nelle aree vincolate o nei centri storici è inoltre richiesta un’attestazione del progettista che escluda l’impatto visivo dagli spazi pubblici.
Terminata la fase di proroga, la realizzazione di nuovi impianti tornerà a seguire i regimi ordinari definiti dal decreto legislativo n. 190/2024, segnando la fine delle deroghe temporanee introdotte dal Milleproroghe.

 

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