La Direzione Generale per l`attivita` ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha risposto a una richiesta avanzata dall`Ance tendente a conoscere se il superamento del numero massimo di lavoratori part-time, contrattualmente previsto, possa determinare il mancato rilascio del Durc regolare.
Il Ministero, interpretando quanto disposto dall`art.1, comma 3, del D.Lgs n. 61/2000, esaminato l`art. 29 del D.L. n. 244/1995, alla luce della verifica dei disposti della contrattazione collettiva nazionale in edilizia e dopo aver richiamato le argomentazioni espresse sulla materia dagli Istituti Inps e Inail, chiarisce che ``l`omissione contributiva che si verifichi in conseguenza del mancato versamento contributivo - sia pur della c.d. contribuzione virtuale - determinera` il mancato rilascio del Documento Unico di Regolarita` Contributiva (DURC).
L`omissione contributiva in questione, peraltro, e` riferibile anche a quanto dovuto alle Casse edili, atteso che il citato art. 29 stabilisce espressamente che ``nella retribuzione imponibile (...) rientrano (...) anche gli accantonamenti e le contribuzioni alle Casse edili``.
In proposito, il Dicastero ricorda anche che ``ai fini della regolarita` contributiva di quanto dovuto alle Casse Edili e sulla base di quanto demandato dalle parti sociali con il rinnovo del CCNL 19 aprile 2010, la Commissione nazionale paritetica per le Casse Edili (CNCE), con delibere nn. 433/2010, 436/2010 e 447/2010 ha disposto il rilascio del DURC irregolare, a decorrere dalla data del 1° gennaio 2011, per i contratti di lavoro part time stipulati successivamente a tale data e in eccedenza dei predetti limiti``.