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Mutui: tutto ciò che c’è da sapere sulla detrazione

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Mutui: tutto ciò che c’è da sapere sulla detrazione
Scopri come ottenere il massimo dalle agevolazioni fiscali sui mutui per l’acquisto della prima casa: non perdere le detrazioni sugli interessi passivi

Comprare casa è un passo importante e i mutui rappresentano spesso la soluzione principale per realizzare questo obiettivo. Conoscere le agevolazioni fiscali disponibili è fondamentale per risparmiare: l’Agenzia delle Entrate ha fornito un chiarimento su requisiti, condizioni e casi particolari per accedere alla detrazione sugli interessi passivi dei mutui ipotecari destinati all’acquisto dell’abitazione principale.

Detrazione del 19% sugli interessi passivi

È possibile portare in detrazione dall’imposta lorda il 19% degli interessi passivi, degli oneri accessori e delle quote di rivalutazione legate a clausole di indicizzazione. Il beneficio spetta solo per i periodi in cui l’immobile è adibito ad abitazione principale, salvo eccezioni specifiche.

Chi può usufruirne

Per avere diritto alla detrazione, il contribuente deve essere intestatario del mutuo e proprietario (o nudo proprietario) dell’immobile. Sono inclusi anche i proprietari superficiari, ma restano esclusi gli usufruttuari. Per i mutui stipulati dopo il 1993, l’agevolazione vale solo se l’acquisto dell’abitazione principale e del mutuo avvengono entro un anno l’uno dall’altro.

Spese ammesse

Tra gli oneri accessori rientrano, ad esempio, variazioni del cambio valuta, commissioni bancarie, iscrizione e cancellazione ipoteca, penali per estinzione anticipata e spese notarili relative al mutuo.

Le scadenze da rispettare

Le condizioni cambiano in base alla data di stipula:
- dal 1° gennaio 2001: casa adibita ad abitazione principale entro 12 mesi, con acquisto nell’anno precedente o successivo al mutuo;
- dal 1994 al 2000: obbligo di residenza entro 6 mesi;
- mutui del 1993: abitazione principale entro l’8 giugno 1994;
- mutui anteriori al 1993: casa adibita a dimora principale entro l’8 dicembre 1993 e mantenuta negli anni successivi.

Quando non si perde il diritto alla detrazione

Il beneficio resta valido anche se l’immobile non è più abitazione principale per trasferimenti di lavoro o ricoveri permanenti, purché non venga affittato. Il personale delle Forze armate e di polizia può ottenere la detrazione anche se l’immobile non è dimora abituale, a condizione che sia l’unica proprietà.

Altri casi particolari

Per immobili acquistati da cooperative o società senza ancora abitabilità, la residenza va trasferita entro 12 mesi, indipendentemente dai ritardi del Comune. Le ordinanze di sgombero per inagibilità non fanno decadere il diritto, se il mutuo continua a essere pagato.