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Nuova normativa Ispezioni aziendali

Lavori pubblici di
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Saranno possibili solo dopo un tentativo di conciliazione, ispettori chiamati a collaborare con datori e dipendenti

Novità sul fronte della normativa sulle ispezioni in azienda, che cambieranno le modalità di vigilanza e il ruolo istituzionale degli ispettori. I funzionari dovranno operare seconda una nuova logica di servizio e non piu` di mero esercizio di potere, dovranno creare un clima collaborativo con l`azienda e lavoratori ispezionati.

Queste sono solo alcune delle modifiche apportate dalla direttiva su servizi ispettivi firmata la scorsa settimana dal Ministro del lavoro, Maurizio Sacconi.

Il provvedimento prevede inoltre uno stop alle denunce anonime, mentre per i casi regolarmente segnalati l’accesso ispettivo potrà avvenire solo dopo esperimento del tentativo di conciliazione tra lavoratore denunciante e datore di lavoro.

La certificazione consentirà la difesa alle ispezioni, che dovranno essere programmate in sistematici e rapidi accessi per rendere percepibile la presenza sul territorio dell’organo di vigilanza, la normativa prevede infatti che in presenza del sigillo il contratto non è oggetto di verifica se non su richiesta dei lavoratore e, in ogni caso, dopo il fallimento del tentativo di conciliazione.

Cambia, ancora, la sospensione dell`attivita` d`impresa. Il fermo non toccherà le microaziende scoperte con un solo dipendente irregolare, mentre negli altri casi la decorrenza sara` dalle ore 12 del giorno successivo a quello dell`ispezione.

Meno dura, infine sul lavoratore che, percependo un sussidio pubblico, sia trovato occupato in nero presso datori di lavoro conniventi.

Ma esaminiamo più da vicino gli interventi del Ministro

Riforma Biagi fase 2. Annunciata dalla circolare n. 20/2008, la direttiva prende spunto dalle novita` introdotte sui libri contabili del lavoro dal dl n.112/2008. Mira a rilanciare la filosofia preventiva e promozionale, anziche` repressiva, promossa dal dlgs n. 124/2004 in materia di vigilanza, appartenente al disegno riformatore del mercato del lavoro del libro Bianco (la legge n. 30/2003).

Ispettori : indicazione sui compiti e modalita` di accertamento.

La nuova vigilanza ruota attorno alla centralita` della «persona che lavora». Che e`, innanzitutto, il prestatore di lavoro, la cui tutela puo` essere maggiormente garantita con una qualita` dell`azione ispettiva, cioe` che guardi al prevenire gli abusi e a sanzionare i fenomeni di irregolarita` sostanziale, abbandonando ogni impostazione di carattere puramente formale e burocratico. Ma la persona che lavora e` anche il datore di lavoro.

Compito dell`ispettore, spiega la direttiva, è tanto la tutela del prestatore di lavoro quanto la «garanzia di una leale concorrenza tra le imprese, che si coniugano con la puntuale repressione degli illeciti, ma anche, e forse soprattutto, con la prevenzione degli stessi e con la promozione di una piu` diffusa e radicata cultura della legalita`».

Infine, è persona che lavora lo stesso ispettore, al quale la direttiva chiede sforzo di una rivoluzione culturale. Non basta la competenza tecnica ne` la professionalita` nell`applicare fedelmente leggi e regolamenti. Cio` che occorre e` cambiare logica nell`agire: non piu` esercizio di potere ma di servizio. Nei confronti dei lavoratori, verso i quali l`ispettore deve atteggiarsi come colui che chiede «aiuto» e collaborazione, nonostante possa «pretendere» le informazioni di cui e` alla ricerca. E nei confronti dei datori di lavoro sottoposti a controllo e dei rispettivi consulenti, con i quali l`ispettore deve instaurare un «clima collaborativo», in una logica di trasparenza della pa.

Programmazione decentrata.

Fondamentale, secondo la direttiva, la costruzione di una nuova policy per l`ispezione sul lavoro. La novita` e` il decentramento della programmazione. Il governo dell`ispezione, in altre parole, deve trovare sinergia tra le azioni programmate dai diversi organi ispettivi e attuate a livello territoriale, che tengano conto delle specifiche realta` e caratteristiche economiche. La programmazione, cosi`, diventa il momento determinante per impostare un`azione ispettiva concentrata su obiettivi concreti di prevenzione e repressione delle violazioni, dando equilibrio tra ispezione di iniziativa (cosiddetta «a vista») e ispezione programmata.

Stop alle denunce anonime.

Per favorire una maggiore efficacia dell`azione ispettiva, la direttiva chiede di non dare seguito alle richieste anonime di ispezione. E a quelle regolarmente presentate (cioe` firmate, sottoscritte) di valutare attentamente l`efficacia dell`eventuale accesso: poiche` la denuncia segue generalmente un momento di «rottura personale» tra denunciante (lavoratore) e denunciato (impresa), si tratta di una situazione che mette in «preallarme» il datore di lavoro, che si attende dunque la visita ispettiva, la quale per tali motivi non potra` mai avere la massima efficacia.

Modalita` di accertamento.

Notevoli le novita`, riassunte in tabella. Le semplificazioni del dl n. 112/2008, spiega la direttiva, suggeriscono come prerogativa dell`attivita` ispettiva l`accertamento delle violazioni sostanziali e l`abbandono di ogni logica formalistica che ha caratterizzato l`azione ispettiva nel passato. Si chiede agli ispettori di valorizzare la propria conoscenza del mondo imprenditoriale (materia su cui la direttiva chiede che vengano sviluppate apposite attivita` formative), al fine di cogliere con immediatezza gli aspetti peculiari dell`organizzazione aziendale sui cui fondare i successivi riscontri anche a livello documentale.

Sospensione dell’attività.

In merito alla sospensione dell`attivita` imprenditoriale, la direttiva suggerisce nuovi indirizzi che gli ispettori potranno seguire nell`ambito della discrezionalita` che gli viene riconosciuta dalla legge. Il fine ultimo e` quello di evitare discriminazioni e di non punire esasperatamente le microimprese.

In particolare, la sospensione dovra` avere decorrenza delle ore 12 del giorno successivo a quello di accesso ispettivo ovvero, nell`edilizia e in agricoltura, dalla cessazione dell`attivita` in corso che non possa essere utilmente interrotta, salvo che non vi sia imminente o grave rischio per la salute dei lavoratori o di terzi nel qual caso la stop va impartito con effetto immediato. Infine, la direttiva ritiene che la sospensione non debba colpire la microimpresa trovata con un solo dipendente irregolarmente occupato.

fonte: ANCE