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Nuove Guide per sismabonus e bonus ristrutturazioni: ecco cosa cambia

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Dall’estensione per l’acquisto di unità immobiliari nelle zone classificate a rischio sismico 2 e 3 al controverso sconto in fattura. Vediamo le novità nel dettaglio

Il cosiddettoDecreto Crescita ha introdotto novità importanti in materia di Sismabonus e Bonus per le Ristrutturazioni. Per questo l’Agenzia delle Entrate ha aggiornato le proprie Guide in materia, strumenti fondamentali per orientarsi tra gli incentivi e non sbagliare.

Per quanto riguarda il Sismabonus, è stata estesa l’agevolazione riconosciuta in caso di acquisto di unità immobiliari antisismiche alle zone classificate a rischio sismico 2 e 3. Ulteriore novità è la possibilità di optare, in alternativa alla detrazione per un contributo di pari ammontare sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dall’impresa esecutrice dei lavori.

Per quanto concerne, invece, il Bonus per le Ristrutturazioni, la novità principale riguarda l’introduzione, per i beneficiari dell’agevolazione, della facoltà di cessione del credito in caso di interventi finalizzati al conseguimento di risparmi energetici.

Le novità analizzate nel dettaglio

Più nel dettaglio, la Guida “Sismabonus: le detrazioni per gli interventi antisismici”, aggiornata a Luglio 2019, nel confermare quanto già chiarito nelle precedenti pubblicazioni, recepisce le due più importanti novità introdotte dal DL 34/2019 cd. Decreto crescita (DL 34/2019 convertito, con modifiche, nella legge 58/2019).

1. Estensione del “Sismabonus acquisti”

Si tratta, in particolare, dell’estensione, anche alle zone a rischio sismico 2 e 3, del bonus previsto per l’acquisto di immobili antisismici (cd. Sismabonus acquisti), riconosciuto, in precedenza, solo alle zone a rischio sismico 1.

Questa agevolazione è riconosciuta per gli acquisti di unità immobiliari facenti parte di edifici demoliti e riscostruiti, anche con variazione volumetrica e con miglioramento di 1 o 2 classi sismiche, cedute, entro 18 mesi dalla fine lavori, dalle imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare che hanno eseguito l’intervento.

La detrazione consente all’acquirente di detrarre il 75%, o l’85% (a seconda della riduzione del rischio sismico rispettivamente pari a 1 o 2 classi), del prezzo d’acquisto del bene, sino ad un massimo di 96.000 euro per unità immobiliare, e va ripartita in 5 quote annuali di pari importo.

L’agevolazione è concessa sino al 31 dicembre 2021 ed è possibile, per l’acquirente, cedere la detrazione sotto forma di credito d’imposta.

2. Introduzione di uno sconto sul corrispettivo dovuto per interventi di messa in sicurezza sismica

Altra novità che, si ricorda, non riguarda solo il Sismabonus, ma anche l’Ecobonus, è l’introduzione della possibilità, di fruire, in alternativa alla detrazione e alla cessione del credito, di uno sconto corrispondente all’importo detraibile anticipato dall’impresa esecutrice dei lavori. Lo sconto viene rimborsato all’impresa sotto forma di credito di imposta e recuperato mediante compensazione (tramite F24) in 5 quote annuali di pari importo.

I fornitori che hanno effettuato gli interventi, hanno a loro volta, la facoltà di cedere il credito d’imposta ai propri fornitori di beni e servizi, con esclusione di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi. Rimane esclusa la possibilità di cessione ad istituti di credito e intermediari finanziari.

Le modalità attuative di questa nuova disposizione saranno definite da un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate.

La Guida “Ristrutturazioni edilizie: le agevolazioni fiscali” aggiornata a Luglio 2019, recepisce quanto contenuto nella disposizione del Decreto Crescita, che consente, a partire dal 30 giugno 2019, ai  contribuenti che beneficiano della detrazione IRPEF del 50% spettante per gli interventi effettuati per il conseguimento di risparmi energetici, di optare per la cessione del credito in favore del fornitore dei beni e servizi necessari alla loro realizzazione.

Per le medesime imprese, viene prevista la facoltà di una sola ulteriore cessione del credito ai propri fornitori, mentre rimane esclusa la cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari.