Nuovo Accordo Stato-Regioni 2025: cosa cambia per la sicurezza nei cantieri

di Marco Zibetti
Il nuovo accordo Stato-Regioni 2025 è un vero e proprio testo unico in materia di formazione sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Ecco come adeguarsi

Il 24 maggio 2025 è entrato ufficialmente in vigore il nuovo Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 (Rep. atti n. 59/CSR), pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 119. Si tratta del provvedimento più rilevante dell'ultimo decennio in materia di formazione sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro: un vero e proprio testo unico che sostituisce e aggiorna gli accordi precedenti del 2011, 2012 e 2016, dettando regole nuove su durate, contenuti, modalità di erogazione e soggetti abilitati a organizzare i corsi.

Per le imprese edili e per chi opera nei cantieri temporanei e mobili le novità sono particolarmente rilevanti — e le scadenze sono ormai a un passo.

Periodo transitorio in scadenza il 24 maggio 2026

Il nuovo Accordo prevede un periodo transitorio di 12 mesi dalla sua entrata in vigore. Significa che fino al 24 maggio 2026 è ancora possibile avviare corsi di formazione secondo le regole degli accordi precedenti; dopo tale data, tutti i nuovi percorsi formativi dovranno rispettare integralmente i requisiti del nuovo testo.

Per i datori di lavoro è inoltre stabilito l'obbligo di completare il nuovo percorso formativo entro 24 mesi dall'entrata in vigore, ossia entro il 24 maggio 2027.

Le novità per il settore edile: il Modulo "Cantieri" diventa obbligatorio

La novità più impattante per le imprese del comparto edile è l'introduzione del Modulo aggiuntivo "Cantieri" di 6 ore, obbligatorio per datori di lavoro e dirigenti delle imprese affidatarie che operano nei cantieri temporanei o mobili.

Il modulo, previsto al punto 3 della Parte II dell'Accordo, risponde a quanto richiesto dall'art. 97, comma 3-ter del D.Lgs. 81/2008 e si aggiunge alla formazione base obbligatoria. I contenuti riguardano:

  • la disciplina del Titolo IV del D.Lgs. 81/08 sui cantieri temporanei e mobili;
  • la gestione dei rischi interferenziali;
  • il coordinamento tra imprese in cantiere;
  • gli aspetti operativi specifici delle attività edili.

L'ambito di applicazione non si limita all'edilizia residenziale e industriale: il modulo è dovuto anche per attività di manutenzione straordinaria, impiantistica e opere di ingegneria civile, ogni volta che il lavoro rientra nella definizione normativa di cantiere temporaneo o mobile.

Obbligo formativo esteso a tutti i datori di lavoro

Un'altra novità storica: per la prima volta è previsto un obbligo formativo per tutti i datori di lavoro, e non solo per chi svolge direttamente i compiti di RSPP. Il corso base ha una durata di 16 ore, suddivise in moduli giuridico-normativi, gestionali, tecnici e relazionali, con aggiornamento quinquennale di 6 ore.

Per i datori di lavoro delle imprese affidatarie nei cantieri, al corso base di 16 ore si aggiungono dunque le 6 ore del Modulo "Cantieri", per un percorso complessivo di 22 ore.

Cosa cambia per dirigenti, preposti e lavoratori

L'Accordo riorganizza anche i percorsi formativi delle altre figure della prevenzione:

  • Dirigenti: durata ridotta da 16 a 12 ore, più l'eventuale Modulo "Cantieri" di 6 ore per le imprese affidatarie. Aggiornamento quinquennale di 6 ore.
  • Preposti: durata aumentata da 8 a 12 ore, con aggiornamento biennale di 6 ore (in precedenza era quinquennale) e divieto di e-learning. La formazione del preposto deve essere svolta esclusivamente in aula o in videoconferenza sincrona.
  • Lavoratori: la formazione deve essere svolta contestualmente all'assunzione, eliminando la possibilità — prevista in passato — di rinviarla fino a 60 giorni.

Modalità di erogazione e soggetti formatori abilitati

Il nuovo testo definisce in modo puntuale modalità ammesse e requisiti tecnici per la formazione a distanza, in particolare per la videoconferenza sincrona e l'aula virtuale, e individua tre categorie di soggetti formatori abilitati a erogare i corsi: enti istituzionali, organismi accreditati con almeno tre anni di esperienza documentata, organismi paritetici e associazioni di categoria.

Per le imprese è un punto da non sottovalutare: una formazione svolta presso un soggetto non in regola con i nuovi requisiti rischia di non essere riconosciuta in caso di verifica ispettiva, con tutte le conseguenze del caso. Tra le realtà che si sono allineate al nuovo testo c'è Gruppo GMB, specialista della formazione sulla sicurezza sul lavoro, che ha aggiornato i propri percorsi includendo sia il corso base per il datore di lavoro sia il Modulo aggiuntivo «Cantieri», erogati in aula e in e-learning nel rispetto dei requisiti tecnici previsti dall'Accordo."

Le sanzioni in caso di mancata formazione

L'omessa formazione di datori di lavoro, dirigenti, preposti e lavoratori è sanzionata dal D.Lgs. 81/2008 con conseguenze sia amministrative sia penali. In caso di infortunio sul lavoro riconducibile a una formazione mancante o inadeguata, le responsabilità si estendono al piano penale e ricadono in primis sul datore di lavoro: ragione di più, per chi gestisce un'impresa edile, per non arrivare impreparato alla scadenza del periodo transitorio.

Come prepararsi al nuovo Accordo

Con il 24 maggio 2026 ormai vicino, per le imprese edili e per chi opera nei cantieri diventa prioritario:

  1. mappare lo stato della formazione di tutte le figure aziendali (datore di lavoro, dirigenti, preposti, lavoratori);
  2. verificare la validità dei crediti formativi pregressi alla luce dei contenuti minimi previsti dal nuovo Accordo;
  3. pianificare i percorsi obbligatori — corso base e Modulo "Cantieri" — entro le scadenze previste;
  4. scegliere un soggetto formatore in regola con i nuovi requisiti di accreditamento.

Adeguarsi per tempo non è solo una questione di compliance normativa: è anche il modo più efficace per evitare il collo di bottiglia che — come spesso accade in prossimità delle scadenze — si formerà nei prossimi mesi sui calendari dei soggetti formatori.


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