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OICE, Ddl concorrenza: l’art. 31 non costituisce un condono per le società di ingegneria

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Le società di ingegneria, anche per i contratti stipulati prima del 2011 in ambito privato potevano rendere servizi di ingegneria e architettura a committenti privati


Falso e strumentale sostenere che l’art. 31 costituisca un condono per le società di ingegneria, che invece legittimamente operano nel privato. È quanto afferma in una nota l’OICE, l’Associazione aderente a Confindustria che riunisce le società di ingegneria e architettura italiane, per la quale l’art. 31 è norma di semplice interpretazione autentica di una legge del 1997, dettata dal Governo al solo scopo di evitare che per i prossimi sei anni possano insorgere contenziosi sui vecchi contratti privati stipulati dalle seimila società di ingegneria che danno lavoro a decine di migliaia di professionisti.  
Nessun condono, quindi, né per il passato, né per il futuro: deve infatti essere ben chiaro che oggi ogni contratto stipulato nel settore privato da una società di ingegneria è legittimo perché nel 2011 si è abrogata definitivamente la legge del 1939.

Per il resto, parlare di violazione delle regole di mercato è del tutto fuori luogo perché nel 2011 (l. 183, articolo 10, comma 9) fu il legislatore ad escludere dall’applicazione delle norme sulle società tra professionisti il “diverso modello societario” rappresentato dalla società di ingegneria, in quanto impresa che rende servizi di ingegneria integrata e di architettura, fino alla realizzazione di impianti “chiavi in mano” non equiparabili alle semplici attività professionali protette.

Invocare l'applicazione delle regole in materia di società tra professionisti alle società di ingegneria è quindi del tutto strumentale a spostare l’attenzione su un tema estraneo all’articolo 31 e al suo reale contenuto e fine. Ipotizzare quello che cinque anni fa non fu fatto dal legislatore del 2011, cioè l’applicazione delle regole delle stp alle società di ingegneria, organizzazioni articolate e complesse, di tipo imprenditoriale (ben diverse dalle stp che sono semplici aggregazioni di professionisti) e che svolgono solo in parte attività professionali, sarebbe come sostenere che anche le imprese di costruzioni dovrebbero iscriversi all’albo professionale quando redigono progetti con i propri uffici tecnici.

La norma chiarisce con interpretazione autentica l’efficacia dell’abrogazione del divieto di cui all’articolo 2 della legge 1815/39 disposta dalla Legge Bersani del 1997: le società di ingegneria, anche per i contratti stipulati prima del 2011 in ambito privato, potevano rendere servizi di ingegneria e architettura a committenti privati. Questo e null'altro è lo scopo della norma presentata dal Governo:prevenire inutili e strumentali contenziosi che potrebbero creare problemi all’operatività delle seimila società di ingegneria che lavorano nel settore privato e pubblico e ai professionisti cui tali società offrono un fondamentale sbocco professionale, in un periodo delicato e difficile come quello attuale.

Vanno inoltre respinti al mittente i tentativi di mettere sullo stesso piano entità giuridiche e discipline diverse, dettate da motivazioni estranee alla logica di imprese che, invece, da sempre operano sul mercato nazionale e internazionale, ben prima che le direttive europee del ’92 e la legge Merloni costringessero tutti i professionisti ad uscire dal “guscio” dell’affidamento fiduciario per confrontarsi con quel mercato e con quella concorrenza cui le società di ingegneria da decenni erano abituate, soprattutto all’estero.

L’OICE puntualizza anche su alcuni elementi del parere reso dalla Commissione giustizia della Camera il 9 luglio sul Ddl concorrenza, con il qualesi chiede la soppressione dell’articolo 31: la sentenza del Consiglio di Stato n. 103/2015 citata nel parere (che afferma che l’unica forma di esercizio in forma di impresa di attività professionali è rappresentata dalle stp) non è in alcun modo applicabile alle società di ingegneria.

Per dovere di corretta informazione e di altrettanto corretta lettura della giurisprudenza occorre infatti precisare che:
- la sentenza (paragrafo 5.2) afferma espressamente che “prescindendo da modelli del tutto peculiari che qui non rilevano come le società di ingegneria di cui all’articolo 90, comma 2, lettera b) del codice dei contratti pubblici, si ritiene che...”; quindi la pronuncia citata erroneamente nel parere non è riconducibile alle società di ingegneria;
- il Consiglio di Stato afferma il principio che l’unica forma ammessa di esercizio in forma societaria di professioni intellettuali protette (richiamato nel parere della Commissione giustizia) è quello della società tra professionisti con riguardo all’affidamento di servizi di consulenza in materia di diritto del lavoro;
- l’articolo 10, comma 9 della legge 183 del 2011 fa salvi i “diversi modelli societari già vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge”, cioè proprio le società di ingegneria, cui non si possono in alcun modo ritenere applicabili le norme sulle stp.

Da ciò si desume che la richiesta di soppressione dell’articolo 31, norma di interpretazione autentica che evita possibili contenziosi relativi a contratti privati delle società di ingegneria (sui quali peraltro le società di ingegneria regolarmente pagano contributi a Inarcassa), appare del tutto impropria e sprovvista di fondamento giuridico.