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Pagamenti delle pubbliche amministrazioni: i decreti del Ministero dell’Economia

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Pubblicati in Gazzetta Ufficiale il decreto sulla certificazione del credito e quello che prevede la possibilità di pagare in titoli di Stato le transazioni commerciali


Sono stati pubblicati in Gazzetta il decreto sulla certificazione del credito nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni centrali dello Stato e quello che prevede la possibilità di pagare in titoli di Stato le transazioni commerciali.

Con il primo dei due decreti (Decreto 22 maggio 2012 - GU n. 143 del 21-6-2012) sono disciplinate le modalità di certificazione del credito, anche in forma telematica, di somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti da parte delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali oltre alle forme semplificate di cessione e notificazione del credito certificato.

La certificazione non pregiudica il diritto del creditore agli interessi relativi ai crediti in qualunque modo definiti, come regolati dalla normativa vigente o, ove possibile e indicato, dalle pattuizioni contrattuali tra le parti. Il decreto costituito da 7 articoli e di 5 allegati, stabilisce in 60 giorni il tempo massimo entro il quale la pubblica amministrazione deve rilasciare la certificazione al creditore a partire dalla domanda dell'impresa.

Il credito deve essere certo, liquido ed esigibile, in caso contrario deve essere rilevata l'insussistenza o inesigibilità, ance parziale del credito. La verifica deve essere eseguita dall'Ufficio Centrale di Bilancio o dalle sedi periferiche della competente Ragioneria territoriale dello Stato. Decorsi infruttuosamente 60 gg. ci si può rivolgere ad un commissario ad acta, da nominare entro 10 gg., con il compito di provvedere alla certificazione entro i successivi 50 gg.

La certificazione non può essere rilasciata qualora risultino procedimenti giurisdizionali pendenti, per la medesima ragione di credito e, prima di rilasciare la certificazione, per i crediti di importo superiore a diecimila euro, l'amministrazione o ente debitore procede, ricorrendone i presupposti, alla verifica prescritta dall'art. 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

Collegandosi al sito http://certificazionecrediti.mef.gov.itè possibile scaricare la modulistica per presentare l'istanza e visionare una serie di domande e risposte sull'argomento.

L'altro decreto sempre emesso il 22 maggio 2012 tratta del pagamento dei crediti commerciali connessi a transazioni commerciali per l'acquisizione di servizi e forniture, certi, liquidi ed esigibili, corrispondenti a residui passivi di bilancio, ai sensi dell'articolo 35, comma 1, lettera b), del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.

Tale decreto dispone che, al fine di accelerare il pagamento dei crediti commerciali esistenti alla data di entrata in vigore del decreto medesimo, su richiesta dei soggetti creditori, i crediti maturati alla data del 31 dicembre 2011 possono essere estinti anche mediante assegnazione di titoli di Stato.

Il limite minimo è di 1.000 euro e quello massimo di 2.000 milioni di euro, con la possibilità di un incremento. Il termine per la presentazione delle domande è quella del 28 giugno. Il DM incrementa anche i fondi speciali per la reiscrizione dei residui passivi perenti di parte ricorrente e di conto capitale, integrati di 2,7 miliardi per il 2012.

Ai creditori vengono assegnati speciali certificati di credito del tesoro con decorrenza 1 novembre 2012 e scadenza 1 novembre 2016 con un taglio minimo di 1.000 euro a tasso d'interesse fisso pagabile in rate semestrali posticipate, che verrà determinato con il decreto di emissione dei predetti certificati di credito, secondo le condizioni di mercato alla data di emanazione del medesimo.

A tal proposito la Ragioneria dello Stato ha emanato la circolare 21 giugno 2012, n. 23 in attuazione dell'art. 3 del Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 22 maggio 2012 sopra citato.

La circolare fornisce indicazioni operative per le Amministrazioni dello Stato e per i coesistenti Uffici centrali del bilancio su come attuare le disposizioni dei citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.