Piano Casa: giudizio negativo della Corte dei Conti su efficacia, efficienza ed economicità

Lavori pubblici di Marco Zibetti
Gran parte del tempo è stato finora impiegato principalmente in attività preliminari e propedeutiche rispetto alla sua concreta realizzazione in termini di acquisizione e disponibilità di alloggi


Un’indagine della Corte dei Conti ha verificato caratteristiche, finanziamenti e loro utilizzo, aspetti gestionali e realizzazioni del “Programma straordinario di edilizia residenziale pubblica” previsto dall’art. 21 del decreto-legge 1 ottobre 2007 n. 159 come convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007 n. 222 e del “Piano nazionale di edilizia abitativa” (c.d. “Piano casa”) successivamente previsto dall’art.11 del decreto-legge 25 giugno 2008 n.112, come convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n.133, che ha sostituito, ma con finalità più ampie, il precedente Programma straordinario.

Il Programma straordinario, pur essendo stato sin dall’inizio dotato di un finanziamento complessivo di euro 543.995.500, suddiviso, poi, in base a specifici parametri, tra le Regioni e le Province autonome e tra le singole realizzazioni immobiliari dalle stesse immediatamente attivabili (con Decreto interministeriale 18 dicembre 2007) non ha avuto alcuna concreta attuazione a seguito ed in concomitanza con la previsione del Piano casa. Quest’ultimo, che è stato approvato con DPCM 16.7.2009, è invece in corso di attuazione.

Sono stati quindi analizzati in dettaglio sotto l’aspetto dei finanziamenti e delle realizzazioni, le seilinee di intervento in cui il Piano è stato articolato (articolo 1, lettere da a) ad f), del DPCM 16.7.2009), che sono divisibili in tre gruppi, riguardanti:
1) la costituzione di un Sistema integrato di fondi immobiliari (Sif), ai sensi della lettera a) del citato articolo 1 del DPCM 16.7.2009, con la previsione di uno stanziamento massimo di 150 milioni;
2) interventi di competenza degli ex IACP e dei Comuni in attuazione di parte del precedente Programma straordinario, ai sensi della lettera f) dell’ articolo 1 del DPCM, con la previsione di uno stanziamento massimo di 200 milioni, poi esattamente determinato in 197.663.998,83 euro, suddiviso tra le Regioni/Province autonome;
3) interventi realizzativi e di promozione della edilizia residenziale “sociale” da individuarsi con Accordi di programma tra Stato e Regioni/Province autonome, ai sensi delle lettere b), c), d) ed e), con uno stanziamento di 377.885.270 euro, suddiviso anch’esso tra le Regioni/Province autonome.

Al termine dell’analisi si è posto in rilievo che la gran parte del tempo finora trascorso, a decorrere dalle previsioni di legge concernenti il Piano casa, è stato impiegato principalmente in attività preliminari e propedeutiche rispetto alla sua concreta realizzazione in termini di acquisizione e disponibilità di alloggi per le categorie più disagiate nelle situazioni di più alta tensione abitativa; rispetto, cioè, allo scopo finale perseguito.

Si è tuttavia preso atto che le numerose ed impegnative attività preliminari rispetto alla realizzazione concreta degli interventi sono state prescritte dalle stesse disposizioni normative che hanno disciplinato il Piano casa, venendo perciò a costituire dei passaggi obbligati per l'Amministrazione e quindi anche per il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, più direttamente competente.

Si è perciò ritenuto di non poter attribuire i ritardi di attuazione a significative negligenze gestionali dell’Amministrazione, ma, viste le carenze o la lentezza dei risultati, si è inteso esprimere un giudizio comunque non positivo sull’efficacia, efficienza ed economicità della spesa pubblica che è stata destinata al Programma straordinario ed al Piano casa.

La relazione è disponibile sul sito Internet www.corteconti.ithttp://http://www.corteconti.it/, aprendo dall’homepage la cartella: Ultimi documenti pubblicati.


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