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Piccola sintesi e Commenti al Conto energia termico- Decreto Ministeriale 28 dicembre 2012

Energie rinnovabili di
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L’Ing. Valeria Erba, Presidente ANIT, tratta il tema del Conto energia termico, che è stato pubblicato il 2 gennaio 2013 nel supplemento ordinario allegato alla Gazzetta Ufficiale n.1


Il 2 gennaio 2013 è stato pubblicato nel supplemento ordinario allegato alla Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2013 il Decreto Ministeriale del 28 dicembre 2012 “Incentivazione della produzione di energia termica da fonti rinnovabili ed interventi di efficienza energetica di piccole dimensioni” noto come Conto energia termico.

In attuazione dell’art. 28 (comma 1 e 2)  del decreto legislativo n. 28/2011 che disciplina l’incentivazione di interventi di piccole dimensioni per l’incremento dell’efficienza energetica e per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili, il decreto va a coprire gli ambiti di applicazione e i soggetti non compresi nelle detrazioni del 55%.

I Soggetti ammessi infatti sono
a)    le amministrazioni pubbliche relativamente a tutte le tipologie di intervento;( per impegno di spesa massima cumulata annua 200 mil)
b)    i soggetti privati, intesi come persone fisiche, condomini e soggetti titolari di reddito di impresa o di reddito agrario, relativamente alla realizzazione di uno o più interventi di piccole dimensioni di produzione di energia termica da fonti rinnovabili e di sistemi ad alta efficienza; (per un  impegno di spesa massima cumulata annua 700 mil).
I soggetti di cui sopra possono avvalersi dello strumento del finanziamento tramite terzi o di un contratto di rendimento energetico ovvero di un servizio energia, anche tramite l’intervento di una ESCO. In questo caso la pubblica amministrazione cede l’incentivo alla ESCO in accordo con le indicazioni contenute nel contratto.

L’importanza di questo decreto è il quello di incentivare gli interventi sugli edifici pubblici che, in base sia alle Direttive europee che alla Legislazione nazionale dovrebbero fungere da esempio da seguire ma che ad oggi avevano solo un blocco dovuto al Patto di Stabilità.

Inoltre la Direttiva 27/2012/UE all’art.4 prevede una riqualificazione annuadel 3% della superficie degli edifici della Pubblica amministrazione centrale a partire dal 1 gennaio 2014 e indica che gli stati membri propongano dei provvedimenti economico-finanziari adeguati a supporto di tali richieste. A livello nazionale si sta spingendo che il documento di recepimento di tale direttiva europea faccia rientrare negli obblighi anche gli edifici pubblici di Regioni, Provincie e d enti locali in genere.

Questo significherebbe un grosso passo avanti e il Conto Energia Termico è uno strumento che, se utilizzato nella maniera corretta e reso semplice nelle procedure di utilizzo, potrebbe essere l’ideale.
L’incentivo è diretto e non una detrazione , e viene corrisposto in rate annuali costanti. La percentuale incentivata viene calcolata in funzione dell’intervento con modalità variabili fino ad un massimo del 40%. Per ogni tipologia vengono poi dati dei costi massimi per l’intervento e dei limiti prestazionali da rispettare.

Attualmente il DLgs 192 prevede per la PA che vengano rispettati i limiti di legge ridotti del 10%, inoltre il privato attualmente accede alla detrazione del 55% con limiti che sono indicativamente una riduzione dei limiti di legge del 18% ( 8% solo per i pavimenti).

Gli  attuali limiti del Conto termico prevedono una riduzione dei limiti di legge del 31% (24% solo per i pavimenti). Tali limiti sono da un verso necessari per la politica energetica che si sta portando avanti ma dall’altro secondo noi potrebbero scoraggiare chi vorrebbe accedere all’incentivo.

Una novità significativa è che vengono incentivate anche le spese professionali per diagnosi e certificazione energetica ma con dei tetti massimi di spesa. Purtroppo attualmente la certificazione energetica è diventata un documento e non una vera e propria analisi  del comportamento energetico dell’edificio e i costi sono molto variabili.  La tabella dei costi massimi, a nostro parere comunque sensata, sarà , speriamo, un riferimento ufficiale  sulle possibili parcelle per queste analisi.

Un ultimo appunto va alla procedura e all’applicazione, i tempi in realtà non sono ancora maturi, infatti mancano ancora una serie di documenti fondamentali tra cui: portale del GSE su cui effettuare tutte le procedure di richiesta e prenotazione, scheda domanda e scheda contratto, metodologie per determinare energia prodotta o risparmiata, modello di diagnosi energetica di qualità.

Le procedure oggi  sembrano laboriose e comprendenti molti documenti, tuttavia come tutti i nuovi provvedimenti speriamo che una volta che tutto è operativo in realtà si dimostri tutto più semplice
 


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