1. Home
  2. Notizie e Mercato
  3. Poveri illusi! Che fine farà il silenzio

Poveri illusi! Che fine farà il silenzio

Energie rinnovabili di
Ing. Valeria Erba, Presidente Anit


I tecnici competenti in acustica, le aziende che hanno investito nelle tecnologie per il comfort acustico, i professionisti e i costruttori che dal ’97 realizzano edifici adeguati a limitare il disturbo da rumore, … illusi e confusi sempre di più!

A circa un anno dall’emanazione della Legge Comunitaria 2008 è stata pubblicata, nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 25 giugno 2010, la Legge 4 giugno 2010, n. 96: "Legge comunitaria 2009".

Il documento, all’art. 15, riporta:

 “ il Governo e` delegato ad adottare, […] entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riassetto e la riforma delle disposizioni vigenti in materia di tutela dell’ambiente esterno e dell’ambiente abitativo dall’inquinamento acustico, di requisiti acustici degli edifici e di determinazione e gestione del rumore ambientale…”.
In attesa dell’emanazione dei decreti legislativi di cui al comma 1, […] la disciplina relativa ai requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti non trova applicazione nei rapporti tra privati….. (…)

UNI, Ente Nazionale Italiano di Unificazione, su richiesta del Ministero dell’Ambiente ha recentemente pubblicato la norma UNI 11367 che descrive un metodo per la classificazione acustica degli edifici. La norma UNI, richiesta espressamente dal Ministero dell’Ambiente, sembrava nata proprio per aprire la strada alla nuova legislazione necessaria per superare le difficoltà che il DPCM 5.12.’97 Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici”,  ha creato negli ultimi 12 anni.

Purtroppo il DPCM 5.12.’97 ha assunto rilevanza nazionale solo da quando, alcuni anni fa, gli acquirenti di immobili incitati da tecnici e avvocati hanno iniziato a intentare cause in tribunale per richiedere il rispetto dei limiti in esso definiti. Non può essere questa la strada giusta …

La strada corretta dovrebbe partire da una legislazione applicabile e gestibile senza troppe problematiche burocratiche ed economiche. Le soluzioni tecnologiche esistono e tutti possono raggiungere i requisiti previsti già dal DPCM 5.12.’97. Nulla di più veniva richiesto nel nuovo decreto, un testo scritto e condiviso da più parti…… ed ora?

I famosi dodici mesi sono ormai scaduti il 29 luglio 2010 e il decreto era pronto ma qualcosa o qualcuno l’ha bloccato.
La mancata approvazione di tale decreto determina un notevole passo indietro nel campo dell’acustica e una mancanza totale di rispetto per tutti i professionisti coinvolti in questo settore nonché gli ignari acquirenti di edifici “fuori legge”.
Il fatto che il Governo “vacilla” non dovrebbe pregiudicare la buona fine di un percorso iniziato con tutti  i buoni propositi e condiviso da più parti.

Riteniamo fondamentale che chi dovrà riprendere in mano la materia non potrà esimersi dal considerare come base il testo precedentemente elaborato, rivedendo eventualmente solo gli aspetti amministrativi e legali ancora non del tutto chiariti.

Vista la situazione poco chiara come associazione riteniamo opportuno cercare di rispondere alle domande: è ancora in vigore il DPCM 5.12.’97? Come va considerata la nuova norma UNI di classificazione acustica?

È ancora in vigore il DPCM 5-12-1997?
Il DPCM 5-12-1997 è ancora in vigore non essendo stato abrogato da alcun documento di legge.
L’articolo 15 della Legge Comunitaria 2009 infatti indica solo che il DPCM non trova applicazione nei rapporti tra privati. Niente viene specificato in merito ai rapporti tra costruttori e Pubblica Amministrazione. I Comuni pertanto devono richiedere la certificazione del rispetto dei limiti di legge al titolare del permesso di costruire. Si evidenzia che se il Comune non farà tale richiesta, con molta probabilità gli acquirenti di immobili che riscontreranno difformità nell’isolamento dai rumori nei propri appartamenti cercheranno di rivalersi sull’ente pubblico.
Il rispetto delle prescrizioni di legge dovrà essere certificato dal titolare del permesso di costruire preferibilmente mediante misure fonometriche a fine lavori, eseguite da un tecnico competente in acustica ambientale, e non con una semplice autocertificazione. Resta di fondamentale importanza anche l’esecuzione del progetto acustico previsionale, precedente all’inizio dei lavori, per verificare la validità delle stratigrafie e dei sistemi costruttivi previsti nel progetto architettonico.

Come va considerata la nuova norma UNI di classificazione acustica?
Ad oggi la nuova norma UNI 11367 è un documento volontario che può essere utilizzato dai collaudatori per definire la classe acustica di un immobile esistente o di nuova costruzione. I valori limite definiti nella norma ad oggi non hanno valore di legge non essendo richiamati in alcun documento legislativo.

Info:
www.anit.it/acustica.asp



* Questo articolo è tratto da Comunicare Energia, N° 1 Gen-Feb 2011.

Comunicare Energia è il magazine multimediale e gratuito dedicato alle Energie da Fonti Rinnovabili e al Risparmio Energetico.

www.comunicare-energia.com