Premi di produttività: guida Ance alle regole della detassazione

Edilizia di Marco Zibetti
Nei giorni scorsi l’Agenzia delle Entrate aveva fornito chiarimenti in merito. Le nuove norme prevedono un ampliamento della platea dei lavoratori coinvolti

Con la Circolare n.28/E del 15 giugno 2016, l’Agenzia delle Entrate, d’intesa con il Ministero del lavoro, fornisce i primi chiarimenti sulla detassazione dei nuovi premi di produttività e sulle misure di welfare aziendale stabiliti dalla legge di Stabilità 2016.

L’intervento dell’Amministrazione finanziaria si aggiunge al D.M. 25 marzo 2016, che disciplina i criteri di misurazione degli "incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione", che devono essere contenuti nei contratti aziendali e territoriali, ai fini della corresponsione ai dipendenti degli incentivi che fruiscono del regime fiscale agevolato.

Come noto, infatti, l’art.1, co.182-189, della legge 208/2015 (legge di Stabilità 2016) prevede l’applicabilità, in via permanente, di un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle relative addizionali, in misura pari al 10%, sulle somme erogate ai lavoratori dipendenti come premi di risultato per un ammontare massimo di 2.000 euro, in presenza di redditi non superiori, nell’anno precedente, a 50.000 euro.

Viene, così, ripristinata la detassazione dei premi di produttività, con un ampliamento della platea dei lavoratori coinvolti, che, introdotta nel 2008 e successivamente prorogata, aveva subito un arresto nel 2015 a causa della mancanza di risorse.

Il limite massimo della detassazione viene, poi, elevato a 2.500 euro per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro.

Al riguardo, viene stabilito che i premi di produttività devono essere erogati in esecuzione di contratti aziendali o territoriali (art.1, co.187).

Inoltre, la legge di Stabilità prevede che il lavoratore possa rinunciare espressamente (in forma scritta), alla detassazione, ovvero possa scegliere, in sostituzione totale o parziale dei premi di produttività e per un importo a questi corrispondente, di usufruire di prestazioni di welfare aziendale (a titolo, ad esempio, di spese per vitto o di trasporto collettivo).

In quest’ultimo caso, viene specificato che tali beni e servizi, già esclusi dal reddito di lavoro dipendente (come welfare aziendale), sono esenti anche dall’imposta sostitutiva.

Al riguardo, l’Ance ha predisposto unaGuida riepilogativa, che illustra la disciplina e le modalità applicative della detassazione, dal punto di vista sia fiscale che giuslavoristico.


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