Professionisti e deducibilità dell’Imu

Professione di Marco Zibetti
L’imposta municipale propria relativa agli immobili strumentali è deducibile ai fini della determinazione del reddito derivante dall’esercizio di arti e professioni

Un professionista può dedurre il 20% dell’Imu per un immobile adibito a uso promiscuo? La domanda è stata posta da una contribuente all’Agenzia delle Entrate, che risponde per mano di Gennaro Napolitano.

L’imposta municipale propria relativa agli immobili strumentali è deducibile ai fini della determinazione del reddito derivante dall’esercizio di arti e professioni (e del reddito di impresa) nella misura del 20% (articolo 14, comma 1, Dlgs 23/2011).

In base a quanto previsto dal Tuir (articolo 43), si considerano strumentali gli immobili utilizzati esclusivamente per l’esercizio dell’arte o professione (o dell’impresa commerciale) da parte del possessore. Ne consegue che sono esclusi dalla nozione di immobili strumentali gli immobili a uso promiscuo.

Pertanto, non è ammessa la deducibilità dell’Imu relativa agli immobili adibiti promiscuamente all’esercizio dell’arte o professione (o all’impresa commerciale) e all’uso personale o familiare del contribuente (circolare n. 10/E del 14 maggio 2014, paragrafo 8.1).


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