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Quinto Conto Energia: chiarimenti dal GSE sulle richieste di accesso agli incentivi

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Il D.M. 5 luglio 2012 cessa di applicarsi decorsi trenta giorni solari dalla data di raggiungimento del costo indicativo cumulato annuo di 6,7 miliardi di euro individuato dall’Authority


In relazione alle richieste di chiarimento pervenute, il GSE conferma che il D.M. 5 luglio 2012 cessa di applicarsi decorsi trenta giorni solari dalla data di raggiungimento del costo indicativo cumulato annuo di 6,7 miliardi di euro individuato dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas, sulla base degli elementi forniti dal GSE, con le modalità di cui al comma 2, articolo 1 del Decreto.

Come indicato nelle “Regole Applicative per l’iscrizione ai registri e per l’accesso alle tariffe incentivanti DM 5 luglio 2012 (Quninto Conto Energia)”, manterranno il diritto ad essere valutate le richieste di incentivazione relative:
- agli impianti non soggetti all’obbligo dell’iscrizione al Registro, che entrano in esercizio anche successivamente alla data di raggiungimento del limite, purché le stesse pervengano entro 30 giorni solari dalla data di accertamento del raggiungimento dei 6,7 miliardi di euro;
- agli impianti iscritti in posizione utile nei registri, non decaduti.

Al riguardo, si rammenta che le richieste di incentivo inviate al GSE oltre il predetto termine, o avvalendosi di canali di comunicazione diversi dal portale informatico predisposto allo scopo (https://applicazioni.gse.it), saranno ritenute improcedibili ai fini dell’ammissione agli incentivi.

Il GSE comunica, infine, che le FAQ relative al Quinto Conto Energia sono state aggiornate con le informazioni sopra riportate.