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Riforma dei contratti, al via l’accordo quadro

Lavori pubblici di
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Sottoscritto da Governo, associazioni datoriali e organizzazioni sindacali l’accordo quadro per la riforma degli assetti contrattuali

 

Il 22 gennaio scorso il Governo, le associazioni datoriali e le organizzazioni sindacali, ad eccezione della CGIL, hanno sottoscritto, a seguito di una lunga trattativa, l`accordo quadro sulla riforma degli assetti contrattuali.


L`accordo, che sostituisce il Protocollo del 23 luglio 1993 e ha validita`, in via sperimentale, di quattro anni, sia nel settore del lavoro pubblico che del lavoro privato, mira a favorire la crescita economica e occupazionale, confermando il ruolo primario del contratto collettivo nazionale e sviluppando, al contempo, la contrattazione di secondo livello.


In sintesi, l`intesa stabilisce quanto segue:


- un nuovo modello contrattuale comune a tutti i settori, privati e pubblici, con valenza triennale sia per la parte economica che normativa, basato su due livelli: il contratto collettivo nazionale di categoria e la contrattazione di secondo livello;

 

- l`individuazione da parte di un soggetto terzo di un nuovo indicatore di inflazione previsionale triennale (IPCA, Indice dei Prezzi al Consumo Armonizzato, depurato dalla dinamica dei prezzi dei prodotti energetici importati) per la determinazione dei minimi contrattuali, in sostituzione del tasso di inflazione programmata;

 

- un meccanismo di recupero degli eventuali scostamenti registratisi nel periodo di vigenza contrattuale tra l`inflazione prevista e quella reale effettiva, a fronte del nuovo indicatore;

 

- l`applicazione del nuovo indice ad un valore retributivo individuato dalle specifiche intese;

 

- la possibilita`, attraverso la contrattazione, di sviluppare la bilateralita` per migliorare i servizi integrativi di welfare;

 

- la ridefinizione dei tempi e delle procedure per la presentazione delle ``piattaforme`` e lo svolgimento delle trattative di rinnovo;

 

- la previsione di un meccanismo che, dalla data di scadenza di un contratto di categoria, riconosca una copertura economica, stabilita dai contratti stessi, a favore dei lavoratori in servizio alla data di raggiungimento dell`accordo, a condizione che siano rispettati i tempi e le procedure stabilite per i rinnovi;

 

- la definizione delle modalita` utili a garantire l`effettivita` del periodo di ``tregua sindacale`` per il regolare svolgimento del negoziato;

 

- la necessita` di rendere strutturali, certe e facilmente accessibili, tutte le misure volte ad incentivare, attraverso la detassazione e la decontribuzione, la contrattazione di secondo livello per i ``premi di produttivita```;

 

- la conferma del principio del ``ne bis in idem`` per cui la contrattazione di secondo livello deve disciplinare le materie delegate, in tutto o in parte, dal contratto collettivo nazionale o dalla legge;

 

- il ricorso a strumenti di conciliazione ed arbitrato per la risoluzione di eventuali controversie sorte per il mancato rispetto delle regole stabilite;

 

- la possibilita` per i contratti di settore di prevedere modalita` e condizioni per favorire la diffusione della contrattazione di secondo livello nelle PMI;

 

- la facolta` per i contratti di categoria di prevedere l`adozione di ``elementi economici di garanzia`` con particolare riguardo a situazioni di difficolta` economico-produttiva;

 

- la possibilita` per i contratti di categoria di definire apposite procedure e condizioni per modificare, in tutto o in parte, anche in via sperimentale e temporanea, singoli istituti economici o normativi del CCNL, al fine di governare, direttamente nel territorio o in azienda, situazioni di crisi o favorire lo sviluppo economico ed occupazionale;

 

- la definizione, entro tre mesi, di nuove regole in materia di rappresentanza delle parti nella contrattazione collettiva;

 

- l`obiettivo di semplificare e ridurre il numero dei contratti collettivi nazionali nei diversi comparti.