L’Aula della Camera dei Deputati ha concluso l’esame, in seconda lettura, del disegno di legge su "Modifiche alla disciplina del condominio negli edifici" (DDL 4041/C ed abb.), con numerose al testo licenziato dal Senato.
Tra le novità, in particolare, è stata approvata una norma di modifica dell’art.1135 del Codice civile, sulle attribuzioni dell’assemblea dei condomini in cui si prevede, come auspicato dall’Ance, che l’assemblea possa autorizzare l'amministratore a partecipare e collaborare a progetti, programmi e iniziative territoriali promossi dalle istituzioni locali o da soggetti privati qualificati, anche mediante opere di risanamento di parti comuni degli immobili nonché di demolizione, ricostruzione e messa in sicurezza statica, al fine di favorire il recupero del patrimonio edilizio esistente, la vivibilità urbana, la sicurezza e la sostenibilità ambientale della zona in cui il condominio è ubicato.
Con altra norma, a modifica dell’art.1120 c.c. (innovazioni), viene previsto che i condomini con la maggioranza indicata dall’art. 1136 secondo comma c.c. (maggioranza degli intervenuti e almeno metà del valore dell’edificio), possono disporre le innovazioni che, nel rispetto della normativa di settore, hanno ad oggetto:
- le opere e gli interventi volti a migliorare la sicurezza e la salubrità degli edifici e degli impianti;
- le opere e gli interventi previsti per eliminare le barriere architettoniche, per il contenimento del consumo energetico degli edifici e per realizzare parcheggi destinati a servizio delle unità immobiliari o dell'edificio e per la produzione di energia mediante l'utilizzo di impianti di cogenerazione, fonti eoliche, solari o comunque rinnovabili da parte del condominio o di terzi che conseguano a titolo oneroso un diritto reale o personale di godimento del lastrico solare o di altra idonea superficie comune;
- l'installazione di impianti centralizzati per la ricezione radiotelevisiva e per l'accesso a qualunque altro genere di flusso informativo, anche da satellite o via cavo, e i relativi collegamenti fino alla diramazione per le singole utenze, ad esclusione degli impianti che non comportano modifiche in grado di alterare la destinazione della cosa comune e di impedire agli altri condomini di farne uso secondo il loro diritto.
Altre disposizioni del testo, che riforma la normativa vigente in materia di condominio, riguardano, tra l’altro: parti comuni; destinazioni d'uso; diritti dei partecipanti; indivisibilità; manutenzione e ricostruzione delle scale; nomina e revoca degli amministratori; obblighi dell'amministratore; rendiconto condominiale; rappresentanza; costituzione dell'assemblea; validità ed impugnazione delle deliberazioni assembleari; regolamento di condominio.
Il disegno di legge torna ora alla lettura del Senato.