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Riforma delle Professioni: il Consiglio dei Ministri ha varato il nuovo regolamento

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In particolare, sono state dettate disposizioni in materia di accesso all’esercizio dell’attività professionale, tirocinio, formazione continua e procedimento disciplinare


Quattordici articoli per mettere in linea gli ordinamenti professionali con i principi della concorrenza. Il Consiglio dei ministri di venerdì 15 giugno ha approvato in via preliminare uno schema di regolamento di attuazione dei principi dettati dall'articolo 3, comma 5, del Decreto Legge n. 138 del 2011 in materia di professioni regolamentate.

Il Dpr, che coinvolge tutte le professioni ordinistiche, fatte salve in particolare le specificità di quelle sanitarie, detta disposizioni in materia di accesso all’esercizio dell’attività professionale, tirocinio, formazione continua e procedimento disciplinare, ma interviene anche nell’ambito di specifiche professioni (tirocinio forense e accesso alla professione notarile).

Partendo dalla definizione di “professione regolamentata”, che apre la strada al recepimento della direttiva europea sulle qualifiche professionali, il Dpr ribadisce il libero accesso alle professioni regolamentate, “ferma restando la disciplina dell’esame di Stato”, conferma il principio della libertà dell’esercizio delle professione, fondato su autonomia di giudizio intellettuale e tecnico e vieta espressamente l’introduzione di limitazioni del numero di persone abilitate ad esercitare la professione su tutto o parte del territorio dello Stato (salve deroghe fondate su ragioni di pubblico interesse, quale la tutela della salute).

Lo schema approvato dal Consiglio dei ministri attribuisce agli ordini la funzione della tenuta degli albi, che devono recare l’anagrafe di tutti gli iscritti e annotare i provvedimenti disciplinari adottati nei loro confronti.

Lo schema di regolamento dà attuazione all’articolo 3, comma 5, lettera g), del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, disciplinando, in chiave di incentivazione della concorrenza, la pubblicità informativa dell’attività professionale. L’articolo 4 recita: “Le informazioni rese mediante pubblicità devono essere strettamente funzionali all’oggetto, in tal modo assorbendosi ogni necessità di riferimenti ambigui alla dignità e al decoro professionale, devono rispettare criteri di veridicità e correttezza e non possono essere equivoche, ingannevoli o denigratorie, né, logicamente, devono violare l’obbligo del segreto professionale. La pubblicità scorretta ed ingannevole integra per il professionista che l’ha adottata illecito disciplinare”.

Resta fermo l’obbligo per il professionista di stipulare una polizza assicurativa per i rischi derivanti dall’esercizio dell’attività. Viene precisato in particolare che oggetto dell’assicurazione è anche il danno connesso alla custodia di documenti o valori ricevuti dal cliente.

In materia di tirocinio, il regolamento entra nel merito dell’effettivo svolgimento dell’attività formativa del tirocinante, fissando l’obbligatorietà del tirocinio e la sua durata massima di diciotto mesi e stabilendo un tetto di tre praticanti contemporaneamente (salvo deroghe) in capo al professionista affidatario che dovrà comunque aver maturato cinque anni di anzianità.

Il tirocinio potrà essere svolto, per un periodo non superiore a sei mesi, presso enti o professionisti di altri Paesi; inoltre, per i primi sei mesi, potrà essere svolto in concomitanza con il corso di studio per il conseguimento della laurea, sulla base di convenzioni tra i consigli nazionali competenti ed il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca.

Il Dpr entra anche sul tema della formazione continua permanente, che per il singolo professionista diventa un obbligo, passibile di rilievo disciplinare in caso di violazione. Le modalità per assolvere l’obbligo formativo e l’individuazione dei requisiti minimi dei corsi, assieme al valore dei crediti formativi, saranno oggetto di un nuovo regolamento che sarà emanato dal ministero vigilante.

Ampio il capitolo dedicato alla riforma del sistema disciplinare delle professioni. Si sdoppia la funzione amministrativa da quella disciplinare. Tutte le professioni ordinistiche, diverse da quella sanitaria, dovranno istituire consigli di disciplina territoriali presso i consigli dell’ordine. L’obiettivo del provvedimento punta infatti a introdurre l’incompatibilità tra la carica di consigliere di disciplina con quella di consigliere dell’ordine.

Con l’entrata in vigore del regolamento saranno abrogate tutte le disposizioni regolamentari e legislative incompatibili con le previsioni contenute dello stesso regolamento. Successivamente, il Governo, entro il 31 dicembre 2012, provvederà a raccogliere le disposizioni aventi forza di legge che non risultano abrogate.