La rigenerazione urbana torna sotto i riflettori, ma questa volta non per i suoi effetti benefici sul territorio. Al centro della scena finisce infatti una procedura di gara che solleva più di un interrogativo e che, secondo l’Autorità Nazionale Anticorruzione, presenta ombre tali da incidere sull’intero iter. Un caso che apre scenari rilevanti per operatori e stazioni appaltanti, e che merita di essere approfondito.
Con la delibera n. 106 del 24 marzo 2026, l’Anac ha individuato una serie di irregolarità in una gara europea aperta relativa a un progetto di rigenerazione urbana finanziato dal Pnrr in una città capoluogo del Basso Lazio. L’appalto riguarda l’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura per la direzione lavori e il coordinamento della sicurezza in fase esecutiva, per importi sopra soglia comunitaria.
Le criticità rilevate dall’Anac
Nel mirino dell’Autorità finiscono diversi aspetti: dalla gestione dei criteri di valutazione alle modalità di attribuzione dei punteggi, fino alla mancata valorizzazione di elementi previsti dalla normativa. “Le criticità accertate sono gravi” e, sottolinea Anac, “incidono sul corretto svolgimento della procedura di gara”.
Uno dei nodi principali riguarda il criterio della prossimità territoriale. L’Autorità ribadisce che, quando utilizzato come elemento premiale, deve essere chiaramente definito nella documentazione di gara, così da rendere trasparente il percorso logico seguito nella valutazione delle offerte ed evitare margini di discrezionalità. In assenza di una puntuale predeterminazione, diventa infatti necessario motivare in modo dettagliato i punteggi assegnati.
Nel caso esaminato, il disciplinare si limita a richiami generici alla presenza di una sede operativa nell’area interessata dall’intervento, senza specificare quali aspetti concreti debbano essere valorizzati né come graduare il punteggio. Una lacuna che, secondo Anac, compromette la possibilità per gli operatori economici di formulare offerte pienamente consapevoli.
Ulteriore rilievo riguarda l’assenza di un punteggio premiale legato alla certificazione della parità di genere, in contrasto con quanto previsto dal Codice degli Appalti. Su questo punto l’Autorità è netta: la lex specialis deve includere tale criterio tra gli elementi di valutazione.
La richiesta dell’Anac alla stazione appaltante
Alla luce delle irregolarità riscontrate, Anac invita la stazione appaltante ad adeguarsi alle osservazioni formulate e a valutare le azioni più opportune, tenendo conto dell’interesse pubblico coinvolto. Inoltre, viene richiesto di comunicare le decisioni adottate entro trenta giorni.
Un passaggio che potrebbe avere ripercussioni concrete sulla procedura in corso e che richiama l’attenzione sull’importanza di una corretta impostazione delle gare, soprattutto quando in gioco ci sono interventi strategici per il territorio.
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