Una nuova intesa segna un passo decisivo per la sicurezza sul lavoro: il 17 marzo, la Conferenza Stato-Regioni ha approvato un accordo che rinnova completamente le regole sulla formazione. Coinvolti non solo i lavoratori, ma anche i datori di lavoro e gli operatori attivi in spazi confinati o sospetti di inquinamento. Il testo, in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, rappresenta un punto di svolta per chi opera nel rispetto del D.lgs. 81/2008.
L’obiettivo? Rivedere e accorpare gli Accordi precedenti, aggiornare l’allegato XIV del Testo Unico, definire durata e contenuti minimi dei corsi obbligatori e introdurre verifiche finali e in itinere dell’apprendimento.
Formazione per la sicurezza sul lavoro: cosa cambia?
In fase di prima applicazione, e comunque entro 12 mesi dall’entrata in vigore, sarà ancora possibile avviare i corsi previsti dagli Accordi precedenti e dall’allegato XIV, anche per i coordinatori della sicurezza.
Per quanto riguarda i datori di lavoro, l’obbligo formativo previsto dall’art. 37 del TUSL dovrà essere assolto con un corso di almeno 16 ore, da concludersi entro 24 mesi. Questo vale anche per i datori dell’impresa affidataria, purché integrato da un modulo “cantieri” di 6 ore. I corsi già svolti e conformi al nuovo testo saranno comunque riconosciuti.
Stessa logica per gli operatori di attrezzature: validi i percorsi formativi svolti in base all’Accordo Stato-Regioni del 2012, purché riferiti alle attrezzature già previste. Per le nuove attrezzature (tra cui carri raccoglifrutta e carroponti) i corsi devono concludersi entro 12 mesi.
Novità anche per il settore edile: i percorsi del progetto “16 ore-MICS” (Moduli Integrati per Costruire in Sicurezza), promossi da FORMEDIL, sono ora pienamente equivalenti alla formazione prevista dal nuovo Accordo, senza più limiti per i soli nuovi ingressi nel settore né la necessità di accordi tra le parti sociali. Il riconoscimento è automatico.