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SismaBonus e 110%: cosa non funziona? La parola agli esperti

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SismaBonus e 110%: cosa non funziona? La parola agli esperti
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Confermati finora gli orientamenti (e gli errori) del testo legislativo iniziale, con alcune modifiche puntuali ma senza quelle correzioni auspicate e sollecitate dall’esterno e da ISI

Il SismaBonus al 110%, così com’è strutturato ora, non piace agli esperti. Sentiamo la voce dell’Associazione ISI, Ingegneria Sismica Italiana, per capire cosa non va e dove si dovrebbe intervenire.

La proposta di conversione in legge del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34 (cit. “decreto rilancio”), giunta sui tavoli di Camera e Senato nei giorni scorsi, ha purtroppo confermato gli orientamenti (e gli errori) del testo legislativo iniziale, con alcune modifiche puntuali, ma senza quelle correzioni auspicate e sollecitate dall’esterno e da ISI.

L’art 119 comma 4, pur citando il DM 58/2017, di fatto elimina ogni premialità legata alla classificazione e allinea al 110% di detrazione ogni intervento strutturale, anche quelli generici legati al bonus ristrutturazione e quindi fino ad oggi ricompresi nel 50%. Scomparendo la premialità scompare quindi la base del calcolo dell’esposizione economica dello Stato dopo un evento sismico, ponendo sullo stesso piano qualsiasi intervento strutturale nella finestra temporale luglio 2020-dicembre 2021; di fatto, in sintesi, rendendo antieconomico intervenire in maniera efficace e performante.

Inoltre l’eliminazione della necessità di classificazione costituisce un grave passo indietro nella sensibilizzazione e crescita della consapevolezza da parte della società nei confronti del rischio sismico.

Infine, tale articolo genererà confusione, in quanto l’estensione al 110% delle opere strutturali del bonus Ristrutturazione è per le solo zone sismiche 1 e 2, mentre il SismaBonus è attuabile anche nella zona 3.

La mancata proroga della scadenza del 31 dicembre 2021 costituisce un grande impedimento, in quanto non vi saranno le tempistiche per avviare nei condomìni l’iter decisionale, progettuale, autorizzativo e per effettuare i lavori spendendo di fatto gli importi che si vuole portare in detrazione.

Viene citato nuovamente, in maniera inspiegabile dopo la prima volta del 2017, quale documento di riferimento per conoscere la classificazione di un Comune l’OPCM 3274 del 2003, quando, in realtà, molte zone d’Italia (per esempio parte dell’Emilia-Romagna e parte della Lombardia) sono state classificate dopo il 2005. Citando esclusivamente questo riferimento si rischia confusione in sede di controllo da parte dell’AdE.

A fronte delle ingenti risorse economiche messe a disposizione dallo Stato, ancora non è stata data la possibilità di portare in detrazione la sola classificazione dell’immobile (senza successiva esecuzione degli interventi). Si nota che comunque in questo caso risulterebbe inutile, in quanto viene a decadere la necessità della classificazione stessa.

La volontà di rilancio va potenzialmente a sbloccare un mercato importante e a toccare numerose norme e aspetti dell’edilizia. A fronte di tutto ciò, viene inserita un'ulteriore asseverazione in capo al professionista che, nel caso del SismaBonus, si trovava già a doverne sottoscrivere due (una di congruità nel rispetto delle norme vigenti ai sensi del DPR380/2001 e una sulla classificazione ai sensi dell’allegato B del DM58/2017); ora se ne aggiunge una terza sulla congruità di spesa che si sceglie di portare in detrazione.

Cosa succederà nel 2022?

Quale scenario al 1° gennaio 2022, dal momento che anche il SismaBonus (nella sua forma originaria del 2017) verrebbe a decadere? Si aprono alcuni scenari:

1- Tutto ritorna al bonus ristrutturazione (o a nessun bonus), rendendo di fatto inutile questa finestra temporale di poco più di un anno in cui solo pochissimi interventi potranno venire realizzati.

2- Viene prorogato il SismaBonus nella sua versione “standard” (70-85%), opzione auspicabile in quanto il mercato stava cominciando a superare lo scoglio iniziale e il volano aveva cominciato a mettersi in moto; i pochi mesi del 110% avrebbero a questo punto contribuito “solo” a una confusione intermedia.

3- Viene prorogato il SuperBonus al 110%, annullando di fatto la premialità e la possibilità da parte dello Stato di decidere in quale maniera contribuire economicamente dopo un evento sismico. Oltre a questa marcia indietro, in quale maniera saranno “trattati” tutti coloro che dal 2017 ad oggi hanno intrapreso lavori di miglioramento sismico avvalendosi dei principi della classificazione e della premialità?

ISI osserva purtroppo con rammarico questo scenario, rilevando come una potenziale opportunità per un balzo in avanti si sia, invece, trasformata in un passo indietro.