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Sismabonus: quando può beneficiarne il coniuge convivente?

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Sismabonus: quando può beneficiarne il coniuge convivente?
Sismabonus al 110%: il coniuge convivente può usufruire della detrazione anche se la Cilas è intestata al familiare? Lo chiarisce l’Agenzia delle Entrate

Quando un immobile è stato colpito dal terremoto, il Sismabonus può trasformarsi in un’occasione concreta per ripristinare e mettere in sicurezzaciò che il sisma ha compromesso. Una recente risposta dell’Agenzia delle Entrate riaccende l’attenzione sul tema e chiarisce un aspetto che riguarda molte famiglie: può il coniuge convivente usufruire del Superbonus del 110% anche se non è intestatario della Cilas? La soluzione arriva con un documento che fa luce su regole, limiti e situazioni particolari.
Secondo la risoluzione n. 66 del 13 novembre 2025, il coniuge dell'usufruttuaria e comproprietaria di un edificio danneggiato dal terremoto può accedere al Superbonus con aliquota del 110% per le spese sostenute entro il 2025, anche se la comunicazione di inizio lavori è intestata alla moglie. L’Agenzia specifica inoltre che il beneficio resta valido indipendentemente dall’assegnazione o dall’effettiva riscossione dei contributi per la ricostruzione post-sisma.

Sismabonus: il caso preso in esame dall’Agenzia delle Entrate

Il caso nasce da un fabbricato dichiarato parzialmente inagibile dopo il sisma del 13 giugno 2013, con scheda AeDES esito C e ordinanza comunale che confermano il legame diretto tra i danni e l’evento calamitoso. L’immobile non è abitazione principale. Il contribuente precisa di non aver potuto ottenere i contributi pubblici previsti dal Dl 189/2016 e di aver presentato una Pec di rinuncia per poter accedere al Superbonus al 110%.
I proprietari intendono infatti effettuare lavori di riparazione e miglioramento della sicurezza sismica, interventi che rientrano tra quelli agevolabili ai sensi dei commi 8-ter e 4-quater dell’articolo 119 del Dl 34/2020.
L’Agenzia conferma che la detrazione al 110% spetta per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2025, purché l’immobile sia residenziale, situato in un Comune in stato d’emergenza e i danni siano certificati da scheda AeDES con esito B, C o E. Non è richiesto che si tratti di prima casa.
La detrazione riguarda solo le spese rimaste effettivamente a carico del contribuente; la rinuncia ai contributi pubblici è necessaria soltanto se si vuole accedere al raddoppio dei massimali previsto dal comma 4-ter.
Per la Cilas intestata al coniuge, l’Agenzia richiama la circolare n. 17/2023, secondo cui “la detrazione spetta anche se le abilitazioni comunali all’esecuzione dei lavori sono intestate al proprietario dell'immobile e non al familiare che usufruisce della detrazione”. Un principio applicabile anche al Superbonus.
In sintesi, il contribuente può usufruire del 110% come coniuge convivente dell’usufruttuaria e comproprietaria, e l’intestazione della Cilas non rappresenta un ostacolo all’agevolazione.