Quando si aggiunge una nuova tecnologia a un impianto già operativo, può sorgere il dubbio su quale sia il trattamento fiscale applicabile. È il caso dei sistemi di accumulo abbinati al fotovoltaico, sui quali l’Agenzia delle Entrate ha fornito un nuovo chiarimento che definisce i confini dell’aliquota Iva agevolata.
Con la risposta n. 181 del 15 ottobre 2026, l’Amministrazione finanziaria ha esaminato il caso di una società intenzionata ad acquistare un sistema di accumulo elettrochimico, o Battery Energy Storage System (BESS), da collegare a un impianto fotovoltaico già esistente.
Il riferimento normativo è il numero 127 quinquies) della Tabella A, Parte III, allegata al Dpr 633/1972, che stabilisce l’aliquota Iva del 10% per alcune opere e impianti, tra cui quelli destinati alla produzione di energia elettrica da fonte solare fotovoltaica ed eolica.
L’agevolazione può riguardare anche i beni finiti, ad esclusione delle materie prime e dei semilavorati, forniti per la costruzione degli impianti, oltre alle prestazioni di servizi relative alla loro realizzazione.
L’Agenzia ricorda però che l’elenco delle opere e degli impianti ammessi al beneficio è tassativo. Le disposizioni fiscali agevolative, infatti, costituiscono un’eccezione e non possono essere estese per analogia a fattispecie non espressamente contemplate dalla norma.
Per beneficiare dell’aliquota ridotta, inoltre, i beni devono essere effettivamente destinati alla costruzione dell’impianto. Devono quindi essere prodotti finiti, già nella fase finale della commercializzazione, e acquistati per essere utilizzati direttamente nella realizzazione dell’opera.
La prassi dell’Amministrazione finanziaria ha inoltre chiarito che il beneficio riguarda la costruzione ex novo degli impianti indicati dalla norma e non interventi finalizzati alla loro semplice modifica o miglioria.
Il caso del sistema di accumulo
Nel caso esaminato, il BESS viene installato a servizio di un impianto fotovoltaico che è già operativo e capace di produrre energia elettrica.
La sua funzione è diversa: il sistema consente infatti di immagazzinare l’energia prodotta, senza partecipare direttamente alla sua generazione. Per questo motivo, secondo l’Agenzia, non può essere considerato un componente finito utilizzato concretamente per la realizzazione dell’impianto fotovoltaico.
Il fatto che l’accumulatore sia funzionale all’utilizzo dell’energia prodotta dall’impianto non è quindi sufficiente per estendere il regime agevolato.
La conclusione è che la cessione del Battery Energy Storage System destinato a integrare un impianto fotovoltaico preesistente deve essere assoggettata all’aliquota Iva ordinaria del 22%, e non a quella ridotta del 10%.