Il Consiglio dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici ha emanato un comunicato avente per oggetto l’Art. 74, comma 4, D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, che fornisce chiarimenti in materia di comunicazione dell’impresa attestata a seguito di variazione del rappresentante legale. Riportiamo di seguito il comunicato.
Alcuni Organismi di Attestazionehanno comunicato a questa Autorità l’adozione di provvedimenti di decadenza dell’attestato di qualificazione, a seguito della variazione del rappresentante legale dell’impresa attestata e dell’impossibilità di verificare il mantenimento dei requisiti di ordine generale in capo al nuovo rappresentante legale, posto che l’impresa interessata non ha trasmesso alla SOA, nonostante la formale richiesta, la relativa documentazione.
Al riguardo, si fa presente che ai fini della verifica del permanere del possesso dei requisiti di cui all’articolo 78 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, l’art. 74, comma 4 del citato Decreto stabilisce che “…l’impresa adempie alle richieste della SOA attestante, nel termine indicato dalla SOA stessa e comunque non superiore a trenta giorni. Qualora l'impresa sia inadempiente, la SOA informa l’Autorità entro quindici giorni dalla scadenza del predetto termine; l’Autorità avvia la procedura di cui ai commi 1 e 2”.
Alla luce di tale disposizione normativa, nelle fattispecie in esame, gli Organismi di Attestazione non possono adottare un provvedimento di decadenza dell’attestazione, dovendo, invece, deferire gli atti a questa Autorità, affinché avvii il procedimento di cui ai commi 1 e 2 del citato art. 74. Pertanto, si invitano gli Organismi di Attestazione ad adottare gli opportuni provvedimenti di competenza, al fine di dare attuazione alla suddetta disposizione normativa.