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Società tra professionisti: cosa succede quando si scioglie?

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Società tra professionisti: cosa succede quando si scioglie?
Il chiarimento del Fisco sulle società tra professionisti fornisce indicazioni specifiche per la determinazione delle quote di partecipazione agli utili

La possibilità di definire la ripartizione degli utili a esercizio concluso rappresenta un aspetto rilevante per le società che riuniscono professionisti. Una questione sulla quale interviene l’Agenzia delle Entrate, con un chiarimento che riguarda da vicino le società tra professionisti e le modalità di attribuzione del reddito ai soci.

Società tra professionisti: quando è possibile ripartire gli utili a consuntivo?

Con il principio di diritto n. 3 del 23 settembre 2026, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che le società tra professionisti (Stp) e le società tra avvocati (Sta), costituite nella forma di società semplice, possono stabilire lequote di partecipazione agli utili dei soci professionisti anche dopo la chiusura dell’esercizio, purché entro la scadenza prevista per la dichiarazione dei redditi.
La possibilità, già contemplata dall’articolo 5, comma 3, lettera c), del Tuir per le associazioni professionali, viene quindi estesa anche a queste forme societarie, ma esclusivamente per i soci che esercitano effettivamente l’attività professionale. Per i soci finanziatori e per quelli non professionisti rimangono invece valide le disposizioni ordinarie.
Il chiarimento si basa sul principio di trasparenza fiscale previsto dall’articolo 5 del Tuir, in virtù del quale il reddito delle società di persone viene attribuito direttamente ai soci, indipendentemente dalla distribuzione degli utili.
In via generale, le quote di partecipazione non proporzionali ai conferimenti devono essere definite con atto pubblico o scrittura privata autenticata prima dell’inizio del periodo d’imposta. La disposizione, come già precisato dall’Agenzia nella risposta n. 116/2020, ha una finalità antielusiva: impedire che la ripartizione del reddito venga modificata a posteriori per beneficiare di un trattamento fiscale più favorevole.
Per le associazioni professionali, tuttavia, il Tuir prevede una deroga. La ripartizione degli utili può essere stabilita entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, così da tenere conto dell’attività effettivamente svolta dai singoli associati nel corso dell’anno.
Secondo l’Agenzia, questa esigenza riguarda anche le Stp, disciplinate dalla legge n. 183/2011, e le Sta, introdotte dalla legge n. 247/2012, quando adottano la forma di società semplice. In queste realtà, infatti, il contributo dei professionisti può essere valutato con precisione soltanto a esercizio concluso.
L’estensione della deroga, però, non coinvolge tutti i soci. Le quote spettanti ai soci non professionisti e ai finanziatori devono essere definite prima dell’inizio dell’esercizio, secondo le regole ordinarie. Solo la parte di reddito destinata ai professionisti può essere ripartita successivamente, sulla base del contributo effettivamente fornito durante l’anno.