Società tra professionisti: un chiarimento sulle ritenute

di Marco Zibetti
Vediamo insieme come la trasformazione di uno studio associato influisce sulla gestione delle ritenute e sulle possibilità di compensazione fiscale

Quando uno studio associato cambia forma giuridica, passare da associazione professionale a società tra professionisti può generare dubbi su come utilizzare le ritenute d’acconto maturate. La recente risposta n. 85/2026 dell’Agenzia delle Entrate chiarisce finalmente le modalità operative, offrendo certezze a soci e professionisti sulle compensazioni fiscali possibili.
Il caso riguarda uno studio nel settore della consulenza del lavoro che, a partire dal 1° gennaio 2026, si è trasformato in una Stp con forma di Srl. Per il 2025, lo studio aveva continuato a calcolare il reddito come lavoro autonomo e ad attribuirlo ai soci, mentre le ritenute operate sui compensi erano ripartite tra di loro. La domanda posta all’Agenzia chiedeva se i soci potessero comunque riattribuire le ritenute eccedenti allo studio associato nonostante il cambiamento della forma giuridica.

Società tra professionisti e ritenute precedenti: la risposta del Fisco

L’Agenzia ha confermato che ciò è possibile, richiamando il principio di neutralità fiscale previsto dall’articolo 177bis del Tuir per le operazioni straordinarie di studi professionali. La condizione fondamentale è che la nuova società subentri integralmente nelle posizioni fiscali e contabili del soggetto precedente, supportata da un prospetto di riconciliazione che evidenzi i dati contabili e fiscali. Questo principio di continuità soggettiva è rafforzato anche dall’articolo 2498 del codice civile, che prevede il mantenimento di diritti e obblighi dell’ente originario.
In pratica, nel modello Redditi PF 2026 relativo al 2025, i soci possono continuare a riattribuire le ritenute eccedenti. Lo studio associato presenterà il modello Redditi SP 2026 includendo queste ritenute, e l’eventuale eccedenza potrà essere trasferita alla nuova Stp-S.r.l. come credito utilizzabile. Ai fini operativi, il credito potrà essere compensato tramite modello F24, utilizzando il codice tributo 6830, come già previsto dall’istanza di interpello.
Con questo chiarimento, l’Agenzia delle Entrate offre una guida pratica e sicura per affrontare le trasformazioni di studi professionali senza perdere i benefici fiscali accumulati.


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