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Sostituzione edilizia: no al 36 e al 55% in caso di aumento di volumetria

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Niente sconti sul recupero edilizio e sulla riqualificazione energetica degli edifici nell'ipotesi, prevista dal Piano casa, di demolizione e ricostruzione di un fabbricato con ampliamento di volumetria


Nell`ipotesi di demolizione e ricostruzione di un fabbricato con ampliamento di volumetria, secondo le disposizioni previste dalla normativa regionale, in attuazione del cd. ``Piano casa``, e` esclusa l`applicabilita` delle detrazioni del 36% e del 55%, riconosciute, rispettivamente, per gli interventi di recupero edilizio delle abitazioni e di riqualificazione energetica degli edifici esistenti.

Diversamente, ove l`intervento di ampliamento venga eseguito, in base al ``Piano casa``, nell`ambito di una ristrutturazione che non comporti la demolizione dell`edificio originario, le citate agevolazioni spettano unicamente per le spese riferibili ai lavori sulla porzione preesistente del fabbricato.

Questi i chiarimenti forniti dall`Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n.4/E del 4 gennaio 2011, che si e` espressa a proposito dell`applicabilita` delle detrazioni del 36% e del 55% in presenza di lavori di ristrutturazione ed ampliamento, con o senza demolizione dell`edificio originario, effettuati in osservanza della normativa regionale di attuazione del cd. ``Piano casa``, introdotto dall`art.11 del D.L. 112/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 133/2008.

In particolare, a seguito dell`intesa raggiunta in Conferenza Stato-Regioni ed Enti locali il 31 marzo 2009, che costituisce la base giuridica per l`emanazione delle leggi regionali in materia, e` stato stabilito che i Comuni possano autorizzare l`ampliamento degli edifici a destinazione residenziale fino al 20% del loro volume o della superficie coperta.

Nell`ipotesi di demolizione e ricostruzione di edifici abitativi esistenti, tale percentuale puo` salire fino al 35% se l`intervento prevede l`utilizzo degli strumenti della bioedilizia, ovvero l`installazione di impianti ad energie rinnovabili. In tal ambito, l`Agenzia delle Entrate ricorda, innanzitutto, che, sotto il profilo urbanistico, un intervento e` riconducibile fra quelli di ``ristrutturazione edilizia`` nell`ipotesi in cui i lavori comprendano la demolizione e ricostruzione dell`edificio originario, senza aumento di volumetria e sagoma.

Diversamente, ove i lavori di ricostruzione producano un ampliamento della volumetria e della sagoma del fabbricato, si configura, nel suo complesso, una ``nuova costruzione``. Cio` premesso, l`Agenzia delle Entrate, richiamando alcune pronunce precedenti, conferma che, anche con riferimento ad interventi edilizi eseguiti nell`ambito del ``Piano casa``, ed agevolabili con le detrazioni del 36%, ovvero del 55%:
- nell`ipotesi di ristrutturazione con demolizione e ricostruzione, le citate agevolazioni competono «solo in caso di fedele ricostruzione, nel rispetto di volumetria e sagoma dell`edificio preesistente»;
- diversamente, in caso di demolizione e ricostruzione con ampliamento, le detrazioni non spettano, «in quanto l`intervento si considera, nel suo complesso, una ``nuova costruzione``»;
- al contrario, ove la ristrutturazione avvenga senza demolizione dell`edificio esistente e con ampliamento dello stesso, le detrazioni del 36% e del 55% competono «solo per le spese riferibili alla parte esistente in quanto l`ampliamento configura, comunque, una ``nuova costruzione`` ».

Sotto tale ultimo profilo, si ricorda che, per quanto riguarda la detrazione del 55%, l`Agenzia delle Entrate, con la C.M. n.39/E/2010 ha chiarito che:
- restano, comunque, esclusi dal beneficio gli interventi di ``riqualificazione energetica globale``, in quanto, per questi, l`agevolazione e` subordinata al rispetto di determinati valori limite di fabbisogno di energia primaria annuo, da calcolarsi con riferimento all`intero edificio, comprensivo, quindi, anche della porzione ottenuta dall`ampliamento;
- di contro, possono ritenersi agevolati gli altri interventi energetici, per i quali la detrazione e` subordinata alle caratteristiche tecniche dei singoli elementi costruttivi o dei singoli impianti, fermo restando che qualora, con tali interventi, siano realizzati impianti a servizio dell`intero edificio (ivi compresa anche la parte ampliata), occorre individuare le spese riferibili alla porzione esistente del fabbricato, mediante un criterio di ripartizione proporzionale, basato sulle quote millesimali.