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Superbonus 110%: tutto su cessione del credito e sconto in fattura

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Superbonus 110%: tutto su cessione del credito e sconto in fattura
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Si sblocca il Superbonus del 110%. Riportiamo tutte le indicazioni dell’Agenzia delle Entrate relative alle modalità di cessione del credito e sconto in fattura

Quella di ieri, giovedì 15 ottobre, è stata una giornata importante per il Superbonus del 110% sugli interventi di riqualificazione energetica e miglioramento antisismico. Da ieri, infatti, i beneficiari possono comunicare all’Agenzia la scelta della cessione del credito di imposta pari alla detrazione spettante o del contributo sotto forma di sconto. Per l’invio della comunicazione i soggetti interessati devono utilizzare l’apposito modello approvato con il provvedimento dell’8 agosto scorso e ritoccato, poi, dal recente provvedimento del 12 ottobre, che ha consentito di gestire le opzioni relative a tutte le tipologie di interventi indicati all’articolo 121 del Decreto Rilancio e definito, inoltre, le specifiche tecniche.

La comunicazione avviene tramite la procedura telematica disponibile nell’area riservata Entratel/Fisconline. Dopo l’autenticazione, è possibile seguire il percorso: “La mia scrivania/Servizi per/Comunicare” e poi selezionando “Comunicazione opzione cessione/sconto - ecobonus e sismabonus (singole unità immobiliari)”. Per i lavori eseguiti nel 2020, la finestra aperta il 15 ottobre termina il 16 marzo 2021.

Non solo Superbonus 110%

L’alternativa alla fruizione diretta del credito d’imposta non vale soltanto per il Superbonus del 110%, ma anche per le spese che danno diritto alle agevolazioni fiscali sugli interventi edilizi espressamente elencati nell’articolo 121 del decreto “Rilancio”, se sostenute negli anni 2020 e 2021, precisamente:

a)  recupero del patrimonio edilizio di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

b) efficienza energetica di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90 e di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 119;

c) adozione di misure antisismiche di cui all'articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e di cui al comma 4 dell'articolo 119;

d)  recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, di cui all'articolo 1, comma 219 e 220, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;  

e)  installazione di impianti fotovoltaici di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera h) del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ivi compresi gli interventi di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 119 del presente decreto;

f) installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici di cui all'articolo 16-ter del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e di cui al comma 8 dell'articolo 119”.

La comunicazione dell’opzione a partire da ieri, in sintesi, riguarda le spese relative a tutti gli interventi indicati dalla norma.

Modello di comunicazione chi, come, quando

Per l’invio dell’opzione, deve essere utilizzato l’apposito modello denominato “Comunicazione dell’opzione relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica (articoli 119 e 121, decreto-legge n. 34 del 2020)”, reperibile sul sito internet dell’Agenzia.

La comunicazione deve essere inviata entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello di sostenimento delle speseper cui viene esercitata l’opzione, quindi per le spese effettuate nel 2020 la finestra va dal 15 ottobre 2020 al 16 marzo 2021.

Il modello deve essere trasmesso dal beneficiario della detrazione per gli interventi eseguiti sulle unità immobiliari o dall’amministratore del condominio per gli interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici, anche tramite intermediari abilitati.

Nel modello vanno indicati i dati del beneficiario, o del suo rappresentante, il codice fiscale del condominio e dell’amministratore nei casi di interventi sulle parti comuni di un edificio. Solo in presenza di Superbonus, poi, andrà compilata la parte con i dati dei responsabili del visto di conformità, dell’asseverazione dell’efficienza energetica e dell’asseverazione del rischio sismico.

Il quadro A accoglie i dati sulla tipologia di intervento, il quadro B quelli catastali.

Nel quadro C andrà barrata la tipologia di opzione, se si sceglie cioè il contributo sotto forma di sconto o la cessione del credito, e indicati i soggetti beneficiari.

Il quadro D è dedicato ai dati dei cessionari o dei fornitori che applicano lo sconto e va compilato solo se è intervenuta la relativa accettazione.

A seguito dell’invio della comunicazione, è rilasciata, entro 5 giorni, una ricevuta che ne attesta la presa in carico o lo scarto con le relative. La ricevuta viene resa disponibile al soggetto che ha trasmesso il modello, nell’area riservata del sito dell’Agenzia. La comunicazione può essere annullata entro il quinto giorno del mese successivo a quello di invio, pena il rifiuto della richiesta. Entro lo stesso termine, può essere inviata una Comunicazione interamente sostitutiva della precedente; altrimenti, ogni comunicazione successiva si aggiunge alle precedenti.

L’opzione può essere esercitata anche per la cessione delle rate residue non fruite delle detrazioni stesse. Una volta esercitata l’opzione si riferisce a tutte le rate residue ed è comunque irrevocabile.