Superbonus eventi sismici: come funziona l’agevolazione?

di Marco Zibetti
L’Agenzia delle entrate svela come ottenere il Superbonus eventi sismici al 110%, le differenze con il Superbonus rafforzato e le regole sui contributi pubblici

Come funziona il cosiddetto “Superbonus eventi sismici”? Quando si parla di agevolazioni, spesso ci si perde tra norme, contributi e condizioni che sembrano cambiare a ogni aggiornamento. Eppure, dietro queste regole si nasconde una possibilità importante per chi ricostruisce dopo un terremoto. Una novità interpretativa dell’Agenzia delle Entrate chiarisce un passaggio che ha generato dubbi a professionisti e proprietari.
Con la Risoluzione n. 66 del 13 novembre 2025, l’Agenzia delle Entrate fa chiarezza sulle modalità di accesso al Superbonus dedicato alle aree colpite da sisma. Il chiarimento riguarda un nodo particolarmente discusso: per usufruire del 110% fino al 31 dicembre 2025 è davvero necessario aver diritto al contributo pubblico per la ricostruzione?

Superbonus eventi sismici: il Fisco fa chiarezza sul contributo pubblico

Secondo l’Agenzia, occorre distinguere due situazioni. La prima riguarda il Superbonus applicato alle spese che eccedono quelle coperte dai contributi per la ricostruzione. La seconda fa riferimento al cosiddetto “Superbonus rafforzato”, ossia l’aumento del tetto di spesa del 50%, previsto solo come alternativa al contributo pubblico.
Sul primo fronte, la Risoluzione chiarisce in modo netto: la detrazione al 110% spetta comunque, indipendentemente dal fatto che il contributo sia dovuto, richiesto o effettivamente erogato. Viene infatti ricordato che il richiamo alle spese rimaste a carico del contribuente serve unicamente ad evitare la cumulabilità tra beneficio fiscale e contributo commissariale, non a subordinare l’agevolazione all’esistenza del contributo.
Di conseguenza, non è richiesta alcuna rinuncia ai contributi per accedere al Superbonus eventi sismici in questa prima ipotesi: la detrazione copre l’intero importo sostenuto.
Diverso il discorso per il “Superbonus rafforzato”. In questo caso la norma lega l’ampliamento del limite di spesa proprio alla rinuncia al contributo pubblico. La ratio, sottolinea l’Agenzia, è offrire una sorta di compensazione a chi sceglie di rinunciare al sostegno commissariale. Per questo motivo è necessario che il contribuente abbia diritto al contributo e che la rinuncia sia possibile e formalizzata. Se tale diritto non esiste, l’agevolazione rafforzata non può essere applicata.
La Risoluzione affronta anche un ulteriore tema: la detrazione spettante al coniuge convivente quando la Cilas è intestata all’altro coniuge proprietario. L’Agenzia richiama il principio già valido per le detrazioni edilizie tradizionali, secondo cui “la detrazione spetta anche se le abilitazioni comunali sono intestate al proprietario e non al familiare che usufruisce della detrazione”.
Infine, il documento introduce una precisazione destinata a far discutere: per accedere realmente al Superbonus rafforzato non bastano la scheda Aedes e la rinuncia al contributo, serve anche la verifica preliminare dell’effettiva spettanza del contributo da parte della struttura commissariale. Una posizione nuova, che apre ulteriori riflessioni operative.


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