Stai valutando di acquistare un immobile con le agevolazioni “prima casa”, beneficiando anche del Superbonus? Un recente chiarimento dell’Agenzia delle Entrate cambia le tempistiche per trasferire la residenza e conservare i benefici fiscali. Scopri cosa prevede la normativa aggiornata e come rispettare i termini senza rischiare di perdere l’agevolazione.
L’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 230 del 3 settembre 2025, ha precisato che il termine entro cui l’acquirente deve trasferire la residenza nel Comune dell’immobile “prima casa” oggetto di lavori con Superbonus è di 30 mesi a partire dal 31 ottobre 2023. Il caso riguarda un contribuente che, il 26 novembre 2021, ha comprato un immobile composto da due unità abitative e un rustico ad uso stalla chiedendo l’agevolazione “prima casa”.
Nell’interpello il contribuente ha spiegato che l’immobile è stato ristrutturato con il Superbonus tramite CILA depositata al Comune, con lavori conclusi il 29 dicembre 2023. Al momento della richiesta, invece, gli interventi di ristrutturazione ordinaria e straordinaria non erano ancora terminati.
Secondo l’istante, la sospensione dei termini introdotta dalle norme emergenziali durante la pandemia (che ha bloccato i conteggi relativi al trasferimento della residenza) farebbe slittare l’inizio dei 30 mesi non dalla data d’acquisto (26 novembre 2021) ma dal 30 ottobre 2023. Da qui la richiesta di chiarimento all’Amministrazione finanziaria.
Superbonus e Prima Casa: il chiarimento dell’Agenzia delle Entrate
Nella risposta, l’Agenzia ha ricordato che i requisiti per usufruire dell’agevolazione “prima casa” sono indicati dall’articolo 1 della Tariffa, Parte prima, del Dpr 131/1986 e dalla Nota II-bis: tra questi, la residenza nel Comune dell’immobile entro 18 mesi dall’acquisto. Le sospensioni, introdotte prima fino al 31 dicembre 2020 e poi prorogate fino al 30 ottobre 2023, hanno interessato tutti i termini essenziali per mantenere i benefici fiscali, inclusi quelli relativi al credito d’imposta per il riacquisto.
Con l’articolo 3, comma 10-quinquies della legge n. 14/2023 è stato confermato che, nel periodo 1° aprile 2022 - 30 ottobre 2023, i termini per il riconoscimento dei benefici “prima casa” sono sospesi. Le circolari dell’Agenzia hanno esteso tale sospensione a:
- 18 mesi per trasferire la residenza nel Comune dell’immobile;
- un anno per comprare un nuovo immobile se quello agevolato viene venduto entro cinque anni;
- un anno per vendere il precedente immobile acquistato con agevolazione.
Con l’introduzione del Superbonus, il termine per il cambio di residenza negli immobili oggetto di interventi agevolati è stato elevato a 30 mesi. Secondo l’Agenzia anche questo termine rientra nella sospensione prevista dalla normativa emergenziale.
Perciò, nel caso analizzato, l’acquirente dovrà trasferire la residenza nel Comune dell’immobile entro 30 mesi dal 31 ottobre 2023 per mantenere le agevolazioni “prima casa” e quelle legate al Superbonus.