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Supersismabonus: rivendere genera una plusvalenza tassabile?

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Supersismabonus: rivendere genera una plusvalenza tassabile?
Hai beneficiato del Supersismabonus e ora vuoi vendere casa? Vediamo insieme quando la plusvalenza è tassata e quando invece puoi stare tranquillo

Hai acquistato un immobile con i vantaggi del Superbonus e ora stai pensando di rivenderlo? Attenzione: potresti chiederti se dalla vendita possa derivare una plusvalenza tassabile. Una recente risposta dell’Agenzia delle Entrate fa chiarezza su questo punto. Scopriamola.
Il caso nasce dal quesito di un contribuente che aveva comprato una casa ristrutturata con interventi antisismici effettuati da un’impresa, usufruendo così del Supersismabonus (art. 119 del Dl n. 34/2020) tramite la cessione del credito. Ora vuole vendere l’immobile e si chiede se l’operazione generi una plusvalenza imponibile, secondo quanto previsto dall’articolo 67, comma 1, lettera b-bis) del Tuir, introdotto dalla legge di Bilancio 2024.

Supersismabonus: il chiarimento dell’Agenzia delle Entrate

La norma, infatti, include tra i redditi diversi le plusvalenze derivanti dalla vendita di immobili su cui il venditore ha effettuato lavori agevolati dal Superbonus, se la cessione avviene entro dieci anni dalla fine dei lavori. Tuttavia, esistono delle eccezioni: l’imposta non si applica, ad esempio, agli immobili ricevuti per successione o utilizzati come abitazione principale per la maggior parte del periodo.
Secondo l’Agenzia, però, questa disposizione riguarda esclusivamente la prima vendita dell’immobiledopo i lavori agevolati. E solo se a eseguire quegli interventi è stato il soggetto che vende. Di conseguenza, nel caso in esame, il contribuente non è soggetto alla nuova tassazione: non avendo realizzato personalmente gli interventi, e trattandosi di una seconda cessione (dopo quella effettuata dall’impresa che ha ristrutturato), la plusvalenza non è imponibile ai sensi della nuova norma.
Attenzione però: se la casa viene venduta entro cinque anni dall’acquisto e non è stata abitazione principale, potrebbe comunque generare una plusvalenza imponibile ai sensi della lettera b) del medesimo articolo 67 del Tuir.
Morale? Se hai acquistato un immobile ristrutturato con Supersismabonus e stai pensando di rivenderlo, conoscere questi dettagli può fare la differenza tra una vendita serena e una sgradita sorpresa fiscale.