Terremoto Abruzzo: assegnate le risorse per gli interventi di ricostruzione

Antisismica di Marco Zibetti
Dopo la delibera Cipe che dà 3,9 mld all’Abruzzo, arriverà presto l'Ordinanza n. 3817, che, come spiega l'Ance, prevede misure su affitti agevolati, case mobili e contributi per la riparazione degli edifici


E` stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 243 del 19 ottobre 2009 la delibera CIPE del 26 giugno 2009 che, in attuazione di quanto previsto all`art. 14, comma, 1 del Decreto-legge n. 39/2009, convertito con modificazioni con Legge del 24 giugno 2009, n. 77, assegna nell`ambito della dotazione del Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) le risorse per il finanziamento degli interventi di ricostruzione e delle altre misure previste dal richiamato decreto.

In particolare, viene disposta l`assegnazione di 3.955 milioni di euro in favore del Presidente della Regione Abruzzo, in qualita` di Commissario delegato, chiamato a coordinare gli interventi, a comunicare il fabbisogno complessivo e ad attribuire le risorse ai soggetti competenti.

Con successive delibere del CIPE sara` individuata l`articolazione pluriennale di tali assegnazioni sulla base dei fabbisogni comunicati dal Commissario Delegato e compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica correlati all`utilizzo delle risorse FAS.

Per lo svolgimento delle attivita` di monitoraggio sulla realizzazione degli interventi e` previsto, ai sensi dell`art. 14, comma 5-quater, del Dl 39/2009, che il Presidente della Regione Abruzzo si avvalga dal 1 gennaio 2010 del Nucleo di Valutazione istituito presso il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

E`, invece, in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale l`ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3817 del 10 ottobre 2009 che introduce ulteriori misure e integrazioni a precedenti ordinanze.

Si segnalano soprattutto i seguenti articoli:
 
- Art. 1: i compensi spettanti agli amministratori di condominio per le prestazioni professionali rese per consentire la riparazione o ricostruzione delle parti comuni degli edifici rientrano nel contributo nel limite massimo del 2% della somma ammessa a contributo (modifica art. 8, comma 2, dell`OPCM n. 3803 del 15/08/2009);

- Art. 5: potranno usufruire degli affitti agevolati previsti dall`OPCM n. 3769 del 15/05/2009 solo coloro che non dispongano di un`altra soluzione abitativa alternativa nel territorio della provincia di residenza o di domicilio e non, come previsto precedentemente, nel territorio abruzzese (modifica art. 1, comma 2, dell`OPCM n. 3769 del 15/05/2009);

- Art. 8: viene integrata l`offerta abitativa con la messa a disposizione di 500 case mobili anche a titolo di locazione. Il Sindaco del Comune dell`Aquila e` autorizzato a riceverle nelle  more del completamento delle istruttorie delle domande di contributi, delle necessarie verifiche tecniche e della conseguente realizzazione delle opere di riparazione. Beneficiari delle stesse potranno essere:  i cittadini le cui abitazioni siano state classificate con esiti B, C, F o collocate in zona rossa e ancora non alloggiati; i nuclei familiari privi di una abitazione che presentano particolari problemi di economici, sanitari e familiari; gli studenti universitari che necessitano di un alloggio per poter proseguire il corso di laurea;

- Art. 10: il Commissario delegato, in sostituzione dei Comuni inadempienti, potra` provvedere non solo all`individuazione dei siti da adibire a deposito temporaneo dei materiali derivanti dal crollo nonche` di quelli provenienti dalla demolizione degli edifici danneggiati, ma anche all`individuazione dei siti di stoccaggio provvisorio, provvedendo, laddove necessario, anche alla realizzazione delle opere necessarie per l`allestimento dei siti, ivi comprese le occorrenti opere viarie. Il Commissario e` altresi` autorizzato a derogare all`art. 208 del Dlgs 152/2006 in tema di autorizzazione unica per nuovi impianti di smaltimento e recuperi di rifiuti (modifica art. 19 dell`OPCM n. 3797 del 30 luglio 2009);

- Art. 12: il contributo a titolo provvisorio per la riparazione degli edifici danneggiati o distrutti, previsto dall`art. 7 dell`OPCM n. 3803 del 15 agosto 2009 (vedi news n. 1073 del 01/09/2009), e` concesso in via di anticipazione nel limite del 25% dell`importo richiesto e, comunque, fino al limite massimo di 20.000 euro;

- Art. 16: i contributi previsti, anche con la modalita` del finanziamento agevolato, ai sensi dell`art. 1 dell`OPCM n. 3779 del 6 giugno 2009 (edifici B e C) e dell`art. 1 dell`OPCM n. 3790 del 9 luglio 2009 (edifici E), sono comprensivi delle spese concernenti le pertinenze.


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